La giurisprudenza evolve costantemente con la società ed i costumi. Sebbene le pronunce della Suprema Corte non hanno valore di Legge per la comunità, comunque hanno un rilievo importante. Soprattutto in ambiti come il diritto familiare, in cui la Legge prevede inizialmente dei principi da rispettare. Spetta poi al giudice comprendere se i parametri si ritengono rispettati. Questo è ancora più vero nel caso delle separazioni, visto che ci sono sempre novità che riguardano le liti giudiziarie su questo tema.
Come sappiamo, infatti, non sempre la separazione avviene pacificamente e con il consenso di entrambi i coniugi. Spesso invece è solamente una delle due parti che si rende responsabile di atti o negligenze tali da causare la rottura del vincolo. Con il conseguente insorgere di responsabilità anche patrimoniale per i danni arrecati. Infatti il matrimonio è un negozio giuridico che comporta dei diritti e dei doveri. Questa novità riguarda l’addebito della separazione al marito infedele e dovremmo tenerla a mente.
Un caso di infedeltà
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Uno spunto di rilievo deriva dall’Ordinanza 27.771 del 2022. La sentenza appena emessa dalla Corte di Cassazione stabilisce un principio di rilievo riguardante le attività extra coniugali del marito. L’infedeltà fisica, nel caso di specie, non è stata considerata atta a configurarsi come causa di separazione tra i coniugi.
Infatti, nella coppia vigeva una sorta di castità di fatto. Certamente vige all’interno della coppia l’obbligo di fedeltà reciproca. Ma presupposto imprescindibile per poter considerare un atto o un fatto come responsabile della rottura del vincolo coniugale, occorre considerare la causalità dei fatti. Nel corso del processo l’uomo era riuscito a provare che la crisi della coppia era precedente alla scoperta dell’infedeltà. E la moglie aveva ammesso che l’assenza di rapporti era precedente all’inizio della crisi. Così come antecedente era rispetto all’infedeltà commessa.
Questa novità riguarda l’addebito della separazione al marito infedele
L’infedeltà è astrattamente configurabile come causa della separazione all’interno della coppia in quanto potenzialmente atta a far venire meno il vincolo fiduciario esistente. Lo conferma in maniera sibillina l’art. 143 del codice civile. Ma l’atto dovrà essere considerato all’interno di una più vasta considerazione sullo stato del rapporto. Dunque potrebbe essere considerato come di per sé solo non causalmente idoneo a decretare la fine del rapporto.
Molto allora conterà osservare quale fosse il reale stato dei rapporti all’interno della coppia. Il giudice considera allora se c’è stato un elemento di responsabilità da parte di uno dei componenti della coppia ed eventualmente in quale momento esso sia avvenuto.
Peraltro l’atto giuridico della separazione potrebbe risultare praticamente gratuito a certe condizioni previste da una recente Legge.
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Ora lo dice persino la Cassazione che l’avvocato risarcisce se non ci fornisce queste informazioni