Il reddito di cittadinanza (RdC) è una misura introdotta dal legislatore nel 2019 per contrastare la povertà. Cioè favorire il reinserimento lavorativo e sociale e concede nel frattempo un sostegno economico ad integrazione del reddito dei richiedenti.
Senza addentrarci in sterili dibattiti che esulano da questa sede, sappiamo bene invece che molte cose non hanno funzionato. Ossia la misura funziona nella sua parte assistenziale mentre vale il contrario in tema di reinserimento lavorativo.
Premesso ciò, vediamo quanto tempo dura il reddito di cittadinanza e quante volte un percettore ne può fare richiesta.
Quali sono i requisiti per avere il beneficio
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Per rispondere al quesito di cui sopra dobbiamo anzitutto vedere quali sono i requisiti di Legge da rispettare per poterlo chiedere.
La disciplina della misura prevede che il nucleo richiedente, al momento della domanda, deve possedere cumulativamente precisi requisiti. Da un lato abbiamo quelli di cittadinanza, residenza e soggiorno. Cioè chi fa domanda all’INPS per il RdC deve risultare cittadino italiano o di un altro Stato UE. Oppure extra UE o richiedenti apolidi ma con permesso di soggiorno UE di lungo periodo o titolari di protezione internazionale.
Inoltre si richiede la residenza nel Belpaese da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa.
A seguire incontriamo i requisiti economici, che qui proviamo a sintetizzare. Il nucleo richiedente deve rispettare precisi limiti di ISEE, di valore del patrimonio immobiliare, mobiliare e del reddito familiare. Infine si prevede il rispetto di altri requisiti in termini di autoveicoli, navi e imbarcazioni e l’assenza di problemi con la Giustizia.
Quanto tempo dura il reddito di cittadinanza e quante volte si può rinnovare?
I parametri di cui sopra devono risultare rispettati per tutta la durata di godimento del beneficio. Ancora, in base alla loro composizione (quelli sul nucleo e quelli reddituali-patrimoniali) si determina l’importo della ricarica mensile del RdC. Questa si compone della Quota A della Quota B, ossia una quota a integrazione del reddito e una che considera le spese per l’alloggio (affitto o mutuo).
Com’è noto il sussidio è previsto per un periodo di 18 mesi. Nel caso in cui al termine del beneficio la situazione sia rimasta inalterata, e quindi persista lo stato di bisogno, si può procedere con il suo rinnovo. Tra la prima e la seconda o la terza erogazione deve pur tuttavia esserci un mese di stop. Infatti la domanda di rinnovo si può fare solo dopo il termine dei 18 mesi canonici.
Quanto al numero dei rinnovi, infine, al momento il legislatore non ha previsto un numero di volte massimo in cui poterlo fare. Pertanto per il suo rinnovo va solo appurata la persistenza dei requisiti che ne giustificano l’erogazione iniziale.
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