Un invalido civile al 75% che presenta una ridotta abilità al lavoro percepisce una pensione sufficiente a rispondere ai suoi bisogni speciali? A proposito di esigenze particolari, si consideri ad esempio il caso di menomazioni all’apparato uditivo o visivo. Tanto i ciechi quanto i sordi hanno diritto alla pensione di invalidità. Abbiamo già discusso dell’assegno pensionistico che spetta ai videolesi nell’articolo “A quanto ammonta la pensione di invalidità civile?”.
Anche gli audiolesi ricevono dall’Inps un assegno mensile che ammonta a 285,66 euro. Tale importo viene corrisposto al soggetto sordo solo nella misura in cui si dichiari un reddito non superiore a 16,814, 34 euro. I contribuenti affetti da patologie invalidanti dell’apparato uditivo hanno anche diritto alla cosiddetta “indennità di comunicazione”. Il che equivale a dire che al rateo pensionistico di 285,66 euro va aggiunta la somma di 259,02 che corrisponde al suddetto indennizzo.
Quanto percepisce di pensione un invalido civile al 75%?
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L’invalido civile al 75% rientra nella categoria degli invalidi civili parziali. Non ha pertanto diritto all’assegno di accompagnamento che invece spetta unicamente al soggetto che presenta un’invalidità totale pari al 100%.
Si definisce parzialmente invalido il soggetto che ha una capacità ridotta di svolgere quelle mansioni ordinarie che un normodotato affronta quotidianamente e senza difficoltà. Stando alle percentuali per il riconoscimento dell’assegno, l’invalidità parziale corrisponde ad una riduzione dell’abilità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%.
Ne consegue che l’invalido civile al 75% percepirà un rateo pensionistico pari a 285,66 euro. L’Inps provvederà al trattamento previdenziale solo nella misura in cui i redditi su base annua del richiedente non siano superiori a 4.906,72 euro. A ciò si aggiunga la possibilità di ottenere il riconoscimento di un’ulteriore agevolazione per gli invalidi di età inferiore a 18 anni. Si tratta delle cosiddetta indennità di frequenza il cui importo è pari a 285,66 euro che il minore riceve per 12 mensilità fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età.