La disciplina varia principalmente in base alla natura del bene da pignorare e il creditore, pubblico o privato. Le casistiche e le eccezioni sono molteplici, qui esponiamo le più importanti.
Tra gli atti più temuti da un debitore vi è quello del pignoramento. Con esso si procede all’espropriazione forzata dei suoi beni al fine di soddisfare le esigenze del creditore che ha avanzato l’atto presso un Tribunale. C’è bisogno infatti di un titolo esecutivo come un decreto ingiuntivo o una sentenza definitiva per poter pignorare i beni del debitore.
Premesso ciò, vediamo quanti sono i tipi di pignoramento e cosa si può pignorare.
Come può essere il pignoramento
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Con il pignoramento non viene meno la fruizione e/o disponibilità dei beni in capo al debitore. A mutare è la possibilità che egli possa distrarre, distruggere o deteriore gli stessi al fine di fare un danno indiretto al creditore.
In sostanza l’ordinamento conosce queste forme di pignoramento:
- di beni mobili;
- di beni immobili;
- di beni presso terzi, quando l’oggetto del pignoramento è su crediti o beni del debitore che sono nella disponibilità di terzi. Per intenderci, è il caso del pignoramento della pensione o dello stipendio o dei soldi sul conto.
Tuttavia, a tutela del pignorato la Legge pone tutta una serie di limiti e condizioni. Essi attengono tanto agli importi pignorabili quanto alle circostanze che devono sussistere per poter procedere con la procedura.
I pignoramento di cose immobili
In genere il pignoramento della prima casa poggia su un debito di natura privata (tipo una banca) e non prevede una soglia di debito per l’avvio della procedura. Parimenti si può pignorare la casa cointestata con il coniuge, salvo restituire metà del prezzo ricavato al coniuge non debitore.
Se invece il creditore è AdE-R la prima casa non è pignorabile se sussistono precise condizioni di Legge.
Quanti sono i tipi di pignoramento e cosa si può pignorare al debitore?
Lo stipendio si può pignorare nei limiti di Legge, ossia fatto salvo il minimo vitale a beneficio del debitore. Questi limiti corrispondono a un quinto dello stipendio netto se il debito è da lavoro o deriva da mancati pagamenti di tributi comunali o provinciali. Passa a un terzo nel caso di mancato versamento degli alimenti dovuti per Legge.
I limiti tuttavia cambiano se il creditore è AdE-R. Le soglie passano a 1/10, 1/7 e 1/5 del netto in busta paga quando lo stipendio è, rispettivamente, inferiore a 2.500 euro, inferiore a 5mila e superiore a 5mila euro.
In merito ai soldi sul c/c
Anche qui la Legge non prevede una soglia minima di credito (vantato da un soggetto pubblico o privato) per sollevare l’atto. Nel caso di c/c cointestato si può aggredire solo la metà della giacenza ivi presente (e fatti salvi tutti i paletti di Legge previsti). Il conto è integralmente pignorabile se non accoglie redditi da lavoro dipendente o la pensione.
Se le somme presenti (anche frutto di stipendi o pensioni) sono giunte prima della notifica dell’atto, si può pignorare solo la parte di giacenza che supera il triplo dell’assegno sociale.