La separazione e il divorzio sono momenti di svolta per le famiglie e per i singoli individui. Tanto per gli ex coniugi quanto per i loro figli e gli altri parenti. Infatti, nel momento in cui si rompe il legame familiare sorgono moltissimi problemi, tanto di tipo affettivo che economico. Si pensi alle questioni riguardanti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’assegno di mantenimento o di quello divorzile. Non solo, ma a seguito del divorzio si scioglie anche la comunione dei beni e occorre calcolare le quote che spettano a ciascuno.
Non è, però, un’operazione semplice. Si pensi al caso in cui, a seguito della separazione, il giudice attribuisca all’ex moglie l’affidamento esclusivo dei figli. Qui, l’ex marito potrebbe dover pagare l’assegno di mantenimento per i figli e magari quello per l’ex moglie. Non solo, ma è probabile che il giudice assegni la casa familiare all’ex moglie per potervi abitare con i figli. Problemi del tutto simili sorgono in caso di divorzio.
L’effetto dello scioglimento
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È possibile che i coniugi, a seguito della separazione oppure obbligatoriamente in caso di divorzio, chiedano lo scioglimento della comunione dei beni. Quando si scioglie la comunione dei beni, si pone il problema di calcolare e liquidare le quote che spettano a ciascuno. Spesso i problemi più grossi di questo tipo di operazioni sorgono per i beni immobili. In particolare, un caso spesso analizzato dalla giurisprudenza è quello della divisione della casa familiare.
Normalmente, prima di vendere la casa familiare, questa è soggetta a valutazione. Sulla base di questa valutazione di mercato viene chiesto ai coniugi se uno dei due vuole acquistare la metà spettante all’altro. Il giudice, però, normalmente attribuisce la casa familiare al coniuge affidatario dei figli. E in molti si sono chiesti se questo diritto di abitazione incida sul valore di mercato della casa o comunque sulla quantificazione della cifra da liquidare.
Quando si scioglie la comunione dei beni è questa la somma che spetta ai coniugi in caso di vendita della casa familiare
Si è occupata della questione la Corte di Cassazione con la sentenza 18641 del 2022. I giudici hanno spiegato che se è il coniuge affidatario dei figli a riscattare l’immobile si considera solo il suo valore di mercato. Non si considera il valore del diritto di abitazione attribuito dal giudice nel calcolo della quota. Se, al contrario, è l’altro il coniuge che riscatta la casa, cioè quello che non ha il diritto di abitazione, il calcolo cambia. In questo caso al valore di mercato dell’immobile va sottratto il valore del diritto di abitazione. In questo modo si quantifica la somma da liquidare all’ex coniuge che abita la casa.
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