L’indennità di accompagnamento si perde quando cambiano alcune condizioni nella vita quotidiana del soggetto invalido. Si tenga conto che l’assegno di indennità non è reversibile per cui nel momento del decesso dell’invalido decade il diritto al beneficio economico. Pur tuttavia chi percepisce l’indennizzo di accompagnamento può comunque svolgere un’attività lavorativa.
Nel precedente articolo “Quando si perde la pensione di invalidità?” abbiamo analizzato i motivi di decadenza del diritto a percepire il rateo pensionistico. Valutiamo adesso quando si perde l’indennità di accompagnamento e le circostanze che determinano il venir meno del sussidio che l’Inps eroga con cadenza mensile.
L’indennità di accompagnamento spetta di diritto al soggetto affetto da patologie invalidanti che non gli consentono di camminare autonomamente. Chi presenta un’invalidità totale e permanente, per intenderci quella pari al 100%, non riesce a svolgere le mansioni della vita quotidiana in maniera indipendente. Di qui la necessità di rivolgersi con costanza e quotidianamente a presenze familiari, caregiver o addetti alla cura e al sostegno dell’assistito con menomazione.
Quando si perde l’indennità di accompagnamento?
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Non si ha più diritto all’assegno di accompagnamento quando il soggetto invalido è costretto al ricovero in una struttura specializzata o in una RSA. Se difatti l’invalido ha necessità di ricovero in strutture di lungodegenza viene meno il bisogno di una persona preposta a supportarla nelle mansioni quotidiane. Lo steso dicasi nel caso in cui l’assistito abbia urgenza di un periodo di ricovero per sottoporsi a trattamenti riabilitativi.
Ciò perché come si legge nel messaggio n. 18291/2011 dell’Inps “il ricovero previsto in tali strutture assicura prestazioni post ospedaliere mirate al mantenimento delle capacità funzionali residue”.
La sospensione dell’erogazione dell’assegno di accompagnamento scatta tutavia solo in presenza di ricoveri molto lunghi. Nello specifico la sentenza n. 183/1991 della Corte di Cassazione ha disciplinato la questione relativa ai lunghi ricoveri e a quelli temporanei. Ha operato cioè una distinzione fra l’assistito ormai costretto al ricovero permanente in struttura e quello che rientra in famiglia dopo qualche giorno. A seguito della suddetta disposizione si perde il diritto all’assegno di accompagnamento solo a seguito di ricoveri oltre la durata di un mese.