Solitamente, lo sfortunato conducente che prende una multa per eccesso di velocità, va incontro anche ad altre conseguenze. In particolare, se non provvede a comunicare chi era alla guida del veicolo, rimane automaticamente assoggettato ad un’altra contravvenzione. La mancata comunicazione dei dati, infatti, molto spesso sfugge al malcapitato. Ciò in quanto la trascrizione dell’obbligo è riportata sul retro della multa per eccesso di velocità. Pertanto, moltissimi conducenti hanno subito questa ulteriore sanzione, per non aver comunicato i dati entro i termini, spesso anche senza sapere di doverlo fare. Tuttavia, a temperare questa situazione, sono intervenuti Cassazione e giudici di merito, che hanno ribadito un importante principio di diritto. La Corte si è più volte pronunciata in materia di opposizione ingiunzione di pagamento per omessa comunicazione dei dati del conducente.
Giurisprudenza sulla omessa comunicazione dati conducente
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La vicenda parte da una pronuncia del Giudice di Pace di Matera, n. 723/16. Con essa si è ribadito un principio già sottolineato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza del 2016 n. 7003. In particolare, in tema di violazione dell’art. 126 bis Codice Strada, ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente, l’obbligo decade. Quindi, in tal caso, sarebbe escluso l’obbligo di comunicare gli estremi del conducente del mezzo, al momento del rilevamento dell’infrazione.
La motivazione di siffatto discarico sarebbe che solo la tempestività della contestazione, consente di fornire una risposta concreta al quesito. Solo in tal caso, infatti, il proprietario del veicolo potrà ricordare chi ne era alla guida, il giorno dell’infrazione. Diversamente, il trascorrere del tempo renderà i suoi ricordi evanescenti. Ecco, quindi, quando è possibile sfuggire alla multa in caso di mancata comunicazione dei dati prevista dalla predetta norma, conseguente a quella per eccesso di velocità. Nel caso di specie, infatti, quest’ultima era stata notificata al conducente oltre i 90 giorni previsti dalla legge.
Quando sfuggire alla multa per mancata comunicazione dei dati conseguente a quella per eccesso di velocità
In caso di notifica tardiva della multa presupposta, quindi, viene meno il fondamento per imporre la seconda. Sicché, l’illegittimità della contravvenzione a monte si ripercuote anche sull’atto a valle. Questo significa, chiaramente, che se la prima contravvenzione è illegittima perché tardiva, anche la seconda è evidentemente nulla. In definitiva, a favore dei conducenti, si può affermare che l’indicato principio, pronunciato nel 2016 dalla Corte di Cassazione, si è reiterato. Infatti, anche la Cassazione, con sentenza n. 18027/2018 lo ha ribadito. Da ultimo, poi, anche il Giudice di Pace di Matera lo ha riaffermato. Quindi, è da reputarsi un principio consolidato e rafforzato nel corso del tempo. Pertanto, esso può essere sollevato come motivo di impugnazione contro siffatte contravvenzioni. Ecco, quindi, quando sfuggire alla multa per mancata comunicazione dei dati prevista dalla norma.
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