Ecco i casi in cui non si configura
Il reato di omissione di soccorso si ha allorquando si omette di aiutare una persona che versa, per una qualsiasi causa, in una situazione di difficoltà. Quindi, l’ordinamento giuridico, a tutela dei beni della vita e dell’incolumità fisica, stabilisce questo particolare dovere che incombe in capo a chiunque. La sua inosservanza è punita sul piano penale, con la norma di cui all’art. 593 c.p.. Tuttavia, vi sono delle eccezioni alla regola, ossia delle circostanze in cui non è configurabile il reato in discorso. Pertanto, in proposito, è importante chiedersi: “quando non si configura il reato di omissione di soccorso e quando non si è punibili?”. Si tratta di ipotesi nelle quali, ricorrono delle situazioni concrete che impediscono ad una persona di prestare aiuto o assistenza ad un’altra. È il caso, per esempio, di una persona anziana o malata, le cui condizioni non le consentono di adempiere a questi obblighi. Oppure, ricorre la medesima ipotesi, allorquando la persona bisognosa di aiuto è stata già assistita da altri e, di conseguenza, qualsiasi altro intervento risulta inutile.
Quando non si è punibili per omissione di soccorso
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La Corte di Cassazione, ha stabilito che anche al reato di omissione di soccorso stradale può applicarsi l’istituto dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. E’ quanto riportato in sentenza n. 27241/20. Ciò perchè, nei reati per i quali è prevista la detenzione non superiore a 5 anni, la punibilità è esclusa quando l’offesa è di particolare tenuità. L’istituto in commento è previsto dall’art. 131 bis c.p. . Inoltre, ai fini dell’esclusione della punibilità, si tiene conto delle modalità della condotta, dell’eventuale esiguità del danno o del pericolo, della non abitualità del comportamento. Sicchè, considerato che il reato di omissione di soccorso stradale, prevede una pena massima non superiore a 3 anni, si potrà applicare la norma in discorso. Il tutto, tenuto conto di come si è concretamente verificato il fatto. Con ciò, abbiamo esaustivamente risposto al quesito relativo al “quando non si configura il reato di omissione di soccorso e quando non si è punibili”.