L’intervento dell’agenzia immobiliare è spesso provvidenziale sia che si voglia vendere o comprare un immobile. Un’agenzia, infatti, può aiutare venditore e compratore nella ricerca del miglior affare e può assistere entrambi duranti le fasi burocratiche ed amministrative della compravendita, assicurando un’opportuna assistenza. Naturalmente la mediazione di un’agenzia ha un costo che ricade sia sul compratore che sul venditore.
La provvigione da corrispondere all’agenzia è di norma indicata nel contratto con una percentuale fissa o variabile sul valore della compravendita (solitamente si attesta sul 2-3% dell’intera cifra richiesta dal venditore). Se sul contratto non vi sono indicazioni precise in merito alla percentuale, questa viene stabilita in base alle tariffe professionali o da quanto viene indicato dalla Camera di Commercio della città dove ha sede l’immobile.
Quando l’agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione
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Vi sono tuttavia delle circostanze in cui l’agenzia immobiliare non ha diritto a nessuna provvigione. Vediamo nel dettaglio.
L’agenzia non ha diritto alla provvigione quando le parti non firmano un impegno volto alla conclusione della compravendita. Quindi non basta la sola offerta di acquisto depositata presso l’agenzia.
La provvigione non sarà corrisposta nemmeno se le parti si conoscono e sono arrivate alla firma del compromesso senza ricorrere alla mediazione dell’agente immobiliare. Viceversa se i due contraenti si sono conosciuti grazie all’agente e poi procedono alla stipula del contratto escludendolo, quest’ultimo ha comunque diritto alla percentuale prevista.
Quando l’agenzia immobiliare non ha diritto a ciò che normalmente le spetterebbe? Quando una delle parti recede dalle trattative per giusta causa di uno dei due contraenti. Ad esempio se il venditore ha nascosto la presenza di abusi edilizi o irregolarità urbanistiche. Se invece i due contraenti o uno di essi, senza nessuna valida ragione recedono dalla compravendita all’agenzia immobiliare, spetta comunque la provvigione. Nessun compenso anche nel caso in cui l’agente non informi il futuro acquirente di un’ipoteca sull’immobile in vendita. Questo si ricollega all’obbligo dell’agente di informare le parti su qualsiasi elemento possa incidere sulla sicurezza della compravendita e quindi dell’affare.
Provvigione mancata anche in altri casi
Salta il compenso dovuto anche nel caso in cui l’agente immobiliare non sia iscritto al REA (repertorio economico amministrativo) il registro tenuto dalla Camera di Commercio. Ogni agente immobiliare può iscriversi al Rea solo dopo aver frequentato un corso e avere sostenuto un esame.
È bene ricordare che se le parti dopo un primo periodo di trattative infruttuose e per questo abbandonate svolte con la mediazione dell’agente, provvedono qualche tempo dopo a riaprirle in modo autonomo escludendo l’agenzia immobiliare, questa non può pretendere nessuna provvigione.
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