Quando un contribuente si appresta a realizzare delle opere di ristrutturazione ci sono degli adempimenti che deve rispettare per dare avvio ai lavori. Uno di questi riguarda proprio la comunicazione alla ASL di riferimento circa l’avvio delle attività. Nella presente guida i Tecnici di ProiezionidiBorsa illustrano quando è obbligatoria la comunicazione all’ASL per lavori di ristrutturazione.
Cosa indica la normativa relativamente alla comunicazione
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Il responsabile o il committente della ristrutturazione ha l’obbligo di informare la ASLe la direzione provinciale la notifica preliminare di avvio dei lavori. Questo è quanto prevede l’art. 99 del D. Lgs. 81/2008 in merito. Questa comunicazione, secondo quanto sottolinea la circolare 13/E del 31 maggio 2019 dell’Agenzia delle Entrate, deve contenere delle precise informazioni. In particolare, le indicazioni che si richiede di specificare riguardano: i dati e le generalità del committente; il luogo in cui si svolgeranno i lavori di ristrutturazione; i dati dell’impresa che si farà carico dei lavori; di che natura è l’intervento che l’impresa realizzerà; in fine, è opportuno indicare la data in cui avranno inizio e termine i lavori.
Per sapere quando è obbligatoria la comunicazione all’ASL per lavori di ristrutturazione, si deve tener conto di quanto stabilisce l’art. 16-bis del TUIR. In questo senso, l’obbligo di comunicazione subentra in tutti quei casi in cui si debba preservare la sicurezza e la tutela della salute sul lavoro. Pertanto, le condizioni che determinano tale vincolo sono quelle che prevedono: cantieri nei quali lavori una sola impresa con entità di lavoro presunta non inferiore a 200 uomini-giorno (trattasi di una unità di misura); cantieri dove si registri la compresenza di più imprese per la messa in opera delle attività; oppure nei casi in cui, durante le attività, subentra una variazione che impone al cantiere la notifica di comunicazione.
Quando è obbligatoria la comunicazione all’ASL per lavori di ristrutturazione?
Una volta compresi quali sono i casi in cui è obbligatoria la comunicazione, si può procedere all’invio di questa. La trasmissione può avvenire per mezzo raccomandata o tramite procedure online come la PEC ad esempio. Qualsiasi sia la modalità che il committente sceglie, questi ha l’obbligo di ultimare la comunicazione alla ASL di competenza prima del reale avvio dei lavori. Per quanto riguarda l’individuazione della ASL, questa è quella in cui rientra l’immobile oggetto di ristrutturazione. Il committente, in aggiunta, ha il dovere di affiggere una copia della comunicazione sul luogo del cantiere per presentarla ad eventuali controlli della vigilanza.
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