Il condominio può essere luogo di grandi conflittualità. Già, perché, in fondo, nessuno sa che soprattutto quando vivi con gli altri, ci sono delle regole da rispettare. Cioè, non si può agire come più ci piace, perché la vita in condominio presuppone il rispetto anche di regole comuni. Una di queste è rappresentata dall’evitare tutti quei rumori che arrechino molestia agli altri. Tuttavia, è bene sapere che il rumore, di per sé, non è sempre rilevante e non sempre può essere fonte di conseguenze. In particolare, esso integra un illecito civile, quando supera la normale tollerabilità, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 844 c.c..
Il limite predetto, una volta instaurata la causa civile, verrà individuato dal giudice, anche con l’ausilio di un consulente tecnico, se del caso. Infatti, la normale tollerabilità trova concretezza, caso per caso, sulla scorta di indicatori tecnici. Essi, in ipotesi, sono rilevabili anche a mezzo di registrazioni, che possono costituire oggetto di una relazione di parte. Ma, si ci chiede, quando diventa reato il rumore di un condomino?
Quando il rumore è reato
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Ebbene, come non tutti i rumori hanno una rilevanza civile (ma solo quelli che superano la normale tollerabilità), a maggior ragione, non tutti, possono rilevare penalmente. Allora, quando diventa reato il rumore di un condomino? Nella specie, il reato corrispondente a siffatta condotta, è quello previsto dall’art. 659 c.p. Esso, prescrive l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino ad euro 309, per chi disturba la quiete pubblica.
Per essa si intende quella relativa non ad una sola persona ma a più persone. Ne deriva che se i rumori provocati da un condomino arrecano molestia a una sola abitazione non c’è il reato di disturbo della quiete pubblica. Esso, infatti, ricorre solo in ipotesi in cui il rumore sia tale da determinare disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti. Quando difetta tale presupposto, si è nell’orbita civilistica e non è possibile adire il giudice penale ma solo quello civile, come in precedenza illustrato.