Tutti vogliamo che il cellulare prenda bene in ogni momento, ma nessuno vuole i ripetitori sulla propria testa. Eppure i palazzi cittadini ospitano numerose antenne sui tetti. Quali vantaggi se ospitiamo un’antenna telefonica sul tetto del condominio e con quale maggioranza si può deliberare?
Il vantaggio è evidente. Le compagnie telefoniche sono disposte a pagare per poter installare le antenne sul tetto del vostro condominio stipulando un vero e proprio contratto di locazione. Quindi ospitare un’antenna si traduce in un effettivo perenne introito per il condominio stesso.
Se l’oggetto su cui l’assemblea deve deliberare è un vero contratto di locazione questo ci aiuta anche a capire quali siano le maggioranze necessarie.
Quali vantaggi se ospitiamo un’antenna telefonica sul tetto del condominio
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Infatti è richiesta l’unanimità solo se il contratto proposto dalla compagnia telefonica abbia durata superiore a 9 anni. In questo caso il Codice Civile impone l’unanimità perché si tratta di un atto di disposizione a lunga durata.
Per l’esattezza istallare un’antenna che prima non c’era equivale ad una innovazione, per le quali l’art. 1120 impone determinate maggioranze. Inoltre questa installazione ha carattere di innovazione anche perché è un intervento che ha lo scopo di rendere più redditizio e produttivo per tutti i condomini l’impiego della cosa comune.
Se il contratto ha durata inferiore a 9 anni non è richiesta l’unanimità, ma solo le maggioranze previste dall’art. 1120 Codice Civile. Quindi se l’antenna va posizionata su un bene comune, come il tetto, occorre il voto di due terzi dei millesimi.
Quando si tratti di innovazioni il numero dei millesimi necessari non scende nemmeno in seconda convocazione. Sul punto dispone l’art. 1136 Codice Civile.
Ovviamente l’installazione dell’antenna non deve ledere il decoro architettonico del condominio, sul quale possono pronunciarsi tutti i condomini. Un’installazione che alteri il decoro può essere decisa solo all’unanimità.
Un caso particolare di unanimità
Per completezza vi segnaliamo anche un precedente del Tribunale di Bologna, che potrebbe servirvi se voleste opporvi all’installazione. Con la sentenza 4633 del 2005 quel Tribunale concluse che fosse necessaria l’unanimità dei consensi sempre a tutela del diritto alla salute dei condomini. I Giudici osservarono, infatti, che l’installazione dell’antenna avrebbe potuto provocare un deprezzamento generale dell’immobile a causa dei dubbi esistenti circa il possibile impatto delle onde elettromagnetiche sulla salute.
Dobbiamo avvisarvi del fatto che quell’orientamento non ha avuto eccessivo seguito in giurisprudenza. In effetti gli studi sulla salute non hanno individuato una sicura connessione tra le antenne e determinate patologie. O quanto meno hanno ritenuto sufficiente limitare la potenza del segnale emesso per preservare la salute pubblica.
Tuttavia vi abbiamo segnalato anche quell’orientamento perché in futuro gli studi scientifici potrebbero giungere a conclusioni differenti circa le conseguenze sulla salute. In questo caso potrebbe esservi utile ricordare che il Tribunale di Bologna aveva già affrontato il problema, pretendendo l’unanimità dei condomini.