Se veniamo citati come testimoni in tribunale, per un fatto a cui abbiamo assistito o che ci è stato riferito, ci chiediamo se possiamo sottrarci a quest’incombenza. Dal tenore della citazione, ci si accorge che non è tanto semplice divincolarsi dall’obbligo impostoci. Allora, appare importante precisare quali sono le sanzioni per chi non si presenta come testimone in un processo, in cui è stato citato a comparire. Si precisa che l’intimazione è un invito a presentarsi all’udienza indicata, per deporre, davanti al giudice, in qualità di teste. Il tutto, per fornire informazioni utili sul fatto per il quale si procede.
Essa, a seconda di quale sia l’autorità giudiziaria competente, può provenire dal Tribunale civile, dalla Procura della Repubblica ovvero dall’avvocato. In quest’ultimo caso, infatti, nel processo civile, sono gli avvocati delle parti a curare siffatto adempimento. Dopodichè, in caso di assenza ingiustificata del testimone, il tribunale procederà alla citazione diretta del medesimo. Ciò, ovviamente, nel caso in cui quella curata dall’avvocato non abbia sortito effetti positivi. Nel processo penale, invece, i testimoni sono citati dalla Procura della Repubblica, se trattasi di testi presenti nella lista della pubblica accusa. All’opposto, se si tratta di testi presenti nelle liste della difesa, la citazione avviene a cura degli avvocati.
Conseguenze della mancata presentazione
Indice dei contenuti
Quindi, precisiamo quali sono le sanzioni per chi non si presenta come testimone in un processo. Ebbene, poiché la testimonianza costituisce un obbligo di legge, chi non ottempera, senza giustificato motivo, rischia di andare incontro a determinate sanzioni. Segnatamente, gli può essere comminata un’ammenda dai cento ai mille euro, nel processo civile. Invece, in quello penale, la sanzione economica va dai cinquantuno ai cinquecentosedici euro. Inoltre, potrà essere disposto nei suoi confronti, l’accompagnamento coattivo, che consiste nell’essere prelevati dalle forze dell’ordine e condotti in tribunale. A quest’ultimo non ci si può sottrarre, pena il rischio di incorrere nel reato di resistenza a pubblico ufficiale.