Comprendere bene quali sono le parti comuni degli edifici, ha un importante risvolto pratico. Infatti, numerose agevolazioni, quale ad esempio il recente Superbonus del 110% è diretto a migliorare l’efficienza energetica degli edifici. Inoltre, alcuni benefici correlati al predetto, interessano quelle che vengono chiamate, appunto, le parti comuni di un edificio. Ma vediamo, più nel dettaglio, quali esse siano. In proposito, si può pensare subito a scale, ascensore, alla facciata esterna, al cortile ma ce ne sono tante altre da considerare. Esse, spesso, rappresentano motivo di contenzioso tra i condomini, per come vengono utilizzate da ciascuno. Inoltre, esse vanno individuate al fine di ripartire le spese per i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria tra tutti i condomini.
Quali sono le parti comuni
Indice dei contenuti
Alla domanda: “quali sono le parti comuni dell’edificio”, risponderemo in questo paragrafo. E’ la legge a disciplinare quali esse siano. Sicchè, rientrano in siffatta categoria, normalmente, beni e servizi destinati all’uso o al godimento di tutti i condòmini. Esse sono di proprietà di tutti, in proporzione al valore delle rispettive quote di proprietà esclusiva detenute. In particolare, vengono considerate parti comuni dell’edificio:
1) quelle che servono per gli usi comuni, come ad esempio: fondamenta, suolo, muri portanti e travi di sostegno, tetti, lastrici solari, portone d’ingresso, scale, cortile e facciata esterna;
2) le aree di parcheggio per i condòmini;
3) i locali comuni come la lavanderia, la portineria, il sottotetto, ecc.;
4) gli impianti e gli strumenti ad uso comune, come: ascensore, cisterne per l’acqua o altri impianti idraulici e fognari, l’impianto di riscaldamento e condizionamento centralizzato. Poi, abbiamo l’antenna della tv, le tubature del gas e dell’acqua e l’impianto elettrico fino al punto in cui si diramano nei locali privati, ecc. Invece, rispetto ad altre parti dell’edificio, non incluse in questo elenco di legge, va appurata la sussistenza di una titolarità comune, di volta in volta. All’uopo, il regolamento condominiale può ritenerle parti comuni dell’edificio oppure attribuirle ad uno o a più privati, in base ad un titolo di acquisto, sia esso un contratto o un testamento. Ciò che non è affatto ammesso, invece, è che un condomino si attribuisca la proprietà di una parte comune, solo in virtù dell’uso che ne faccia.