Talvolta accade che dopo la separazione si ci voglia rifare una vita. E quindi non si vogliono attendere tempi biblici per ottenere lo scioglimento definitivo degli effetti civili del matrimonio.
A rispondere a questa esigenza, è l’istituto, introdotto dal legislatore nel 2015 (Legge n. 55/2015), del c.d. divorzio breve. L’istituto in oggetto, come dice la parola, consente, infatti, di ottenere il divorzio in tempi sensibilmente più ridotti rispetto al passato.
Quindi è di agevole soluzione il quesito su quali siano i vantaggi e le novità del divorzio breve: la brevità della procedura rispetto al passato.
Senonché il termine sarebbe quello di dodici o sei mesi, a seconda che la separazione che lo ha preceduto sia stata giudiziale o consensuale.
Si tratta, dunque, di un taglio sui tempi. Molto vantaggioso per chi ha fretta di divorziare. In quanto prima della riforma occorrevano ben tre anni. Quindi la legge di riforma, di cui sopra, è intervenuta a modificare la normativa sul divorzio proprio con riferimento ai tempi occorrenti per ottenerlo.
Quali le novità
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Su “quali sono i vantaggi e le novità del divorzio breve”, ci si è chiariti. In quanto si è passati da una legge che prevedeva l’obbligatorio decorso di tre anni dalla separazione a soli sei mesi, in caso di separazione consensuale, e dodici, in caso di giudiziale.
Come anticipato, quindi, per accedere a detta facoltà, i coniugi devono essersi preventivamente separati attraverso una della modalità previste dalla legge. Ossia: separazione in Tribunale, separazione a seguito di negoziazione assistita da avvocati, separazione in Comune dinnanzi all’Ufficiale di stato civile.
In tutti questi casi, è possibile procedere con il c.d. divorzio breve. Sennonché la decorrenza degli indicati termini avviene allo stesso modo di quanto avveniva alla stregua della disciplina previgente.
Nella specie, i dodici mesi previsti in caso di separazione giudiziale, decorrono dalla data di comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale.
Invece, il termine di sei mesi, previsto per la separazione consensuale, decorre:
a) dalla data di comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale, nel caso di ricorso per separazione consensuale;
b) dalla data certificata nell’accordo di separazione, nel caso di negoziazione assistita da avvocati;
c) dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione, in caso di procedura svoltasi in Comune, innanzi all’Ufficiale di stato civile.
In definitiva, tutti i vantaggi e le novità apportate dalla riforma del 2015 sono riconducibili alla sensibile riduzione dei tempi per addivenire allo scioglimento del matrimonio.