La persona con invalidità civile non inferiore al 74% può richiedere all’INPS la pensione di invalidità civile se rispetta determinati requisiti. Tra questi requisiti non rientrano soltanto quelli che attestano le condizioni fisiche, psichiche e cliniche del richiedente. Ad essi si aggiungono anche determinati limiti di reddito nei quali è necessario rientrare per l’ottenimento del beneficio. In tal senso, però, si deve specificare che non tutti i redditi rilevano per il diritto. I Tecnici di ProiezionidiBorsa spiegano quindi quali sono i redditi che non fanno perdere il diritto alla pensione di invalidità INPS.
Quali sono le soglie di reddito per richiedere la pensione di invalidità
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Per ottenere la pensione di invalidità civile INPS per invalidi tra il 74% e il 99% occorre rientrare in una determinata soglia di reddito. Relativamente all’anno 2020, il limite di reddito del richiedente non deve superare l’importo di 16.982,49 euro annui. In tal caso, si riceve un assegno mensile pari a 286,81 euro in base agli importi dell’anno 2020. Se, invece, la persona è invalida al 100%, ottiene l’assegno di inabilità civile fino a 651,51 euro limitatamente alla soglia di reddito in cui rientra. In questo caso, l’INPS impone l’attestazione di un reddito personale che non superi gli 8.469,63 euro.
Oppure una soglia di 14.447,42 euro nel caso si sommi il reddito del coniuge a quello dell’invalido. Per operare tale calcolo si prendono generalmente tutti i redditi assoggettabili ai fini IRPEF, ma vi sono altri redditi che si escludono dal computo. Ebbene, quali sono i redditi che non fanno perdere il diritto alla pensione di invalidità INPS?
Elenco dei redditi che non rilevano ai fini del diritto alla pensione
Esiste una lista di redditi che non rilevano al diritto della pensione di invalidità civile INPS. I principali sono i seguenti: la rendita dell’abitazione principale; le indennità o gli assegni di assistenza per invalidi civili, quindi anche la pensione di invalidità stessa; le rendite INAIL ai superstiti o quelle che hanno natura risarcitoria; i trattamenti assistenziali che si ricevono dallo Stato o altri Enti pubblici; gli assegni di medaglie al valor militare così come le pensioni di guerra o le indennità accessorie; l’assegno funerario; le rendite per asbestosi o silicosi; le rendite dall’assicurazione ai superstiti svizzera AVS e gli assegni per le pensioni privilegiate ordinarie. Questi redditi non rientrano nel computo per l’assegnazione del diritto al sussidio economico dell’INPS.
Approfondimento
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