Li chiamano videoterminalisti e sono quei lavoratori che svolgono buona parte della loro attività lavorativa davanti ad un computer. Quali rischi corrono i lavoratori sempre allo schermo per smartworking e quali diritti e visite mediche devono pretendere? Ai videoterminalisti fa riferimento l’art. 173 del D. Lgs 81/2008. La legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede una specifica sorveglianza sanitaria per questa categoria di impiegati.
Chi rientra in questa categoria?
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Per valutare se abbiamo diritto a questa specifica tutela occorre prima di tutto chiarire chi siano i videoterminalisti. La legge li definisce come i lavoratori che utilizzano un monitor in modo continuativo per almeno 20 ore la settimana.
La colonna vertebrale e gli occhi
Questi sono gli organi prevalentemente sollecitati e perciò a rischio per i videoterminalisti. Per gli occhi è frequente l’affaticamento visivo. Si manifesta con lacrimazione, senso di bruciore e di affaticamento alla fine della giornata lavorativa. I sintomi possono comprendere anche mal di testa e vista annebbiata.
Quali rischi corrono i lavoratori sempre allo schermo per smartworking e quali diritti e visite mediche devono pretendere?
Il lavoratore deve conoscere con attenzione questi suoi diritti
Prima di tutto le pause. Ogni 2 ore di lavoro continuato allo schermo il dipendente ha diritto a 15 minuti di pausa. Meglio spostarsi dalla postazione lavorativa in modo da allontanare gli occhi dalla luce riflessa dello schermo. È bene che la pausa sia effettiva sia per gli occhi che per la mente.
La posizione dello schermo
Il monitor non deve essere colpito direttamente dalla luce, nemmeno del sole, in modo che non ci siano riflessi. Sempre per evitare riflessi è bene che le superfici di lavoro come la scrivania non siano lucidi, ma opachi. La distanza corretta della seduta rispetto allo schermo varia da 50 a 70 cm.
Le visite mediche
Questi particolari lavoratori devono essere sottoposti a visita prima di essere assunti. Poi vanno inviati a visita ogni 5 anni, che scendono a 2 se il lavoratore ha superato 50 anni.
Si raccomanda di pretendere dal proprio datore di lavoro l’adozione di queste cautele e l’esecuzione delle visite alle scadenze previste.