Per l’anno corrente le bollette della luce e del gas di un dipendente possono essere pagate anche dal datore di lavoro. E questo perché, nell’ambito delle misure di welfare aziendale per il 2022, e limitatamente proprio al corrente anno, le utenze della luce e del gas, ma anche quelle relative al servizio idrico, possono rientrare tra i fringe benefit. Nel ricordare che, per il 2022, la soglia massima del valore dei fringe benefit è stata innalzata e quasi raddoppiata. Precisamente, da 258,23 euro a 600 euro.
Una circolare dell’Agenzia delle Entrate del 4 novembre del 2022, inoltre, fornisce alcune importanti precisazioni. Proprio sull’allargamento dei fringe benefit alle utenze domestiche del lavoratore. Specificando, in particolare, l’ambito temporale di accesso alla misura. Che segue il principio di cassa allargato. Vediamo allora di cosa si tratta.
Quali documenti conservare per i fringe benefit sulle utenze domestiche
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Nel dettaglio, con il principio di cassa allargato, sebbene la misura sia vigente solo per il 2022, sono ritenute valide pure le somme percepite entro il 12 gennaio del 2023. Così come, sempre entro il prossimo 12 gennaio del 2023, il datore di lavoro può riconoscere i fringe benefit. Su fatture di utenze di luce, gas e/o acqua che, sebbene saranno emesse nel 2023, si riferiscono in ogni caso a consumi idrici e/o energetici del 2022.
Ma, detto questo, quali documenti conservare per i fringe benefit sulle utenze domestiche? Al riguardo il Fisco, nella circolare sopra citata, ha fornito allo stesso modo delle risposte. Precisando nella fattispecie che, per la regolarità di fruizione della misura, spetterà al datore di lavoro conservare tutta la documentazione necessaria in caso di controlli.
Una documentazione che, tra l’altro, dovrà pure attestare il rispetto del limite dei 600 euro per il 2022. In opzione, il datore di lavoro può anche acquisire dal dipendente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Attestante e comprovante proprio il pagamento delle utenze domestiche da parte del lavoratore.
Il Bonus 600 euro per il 2022 non concorre al reddito ai fini IRPEF
Ai fini IRPEF, e fino ad un massimo di 600 euro, i fringe benefit non concorrono alla formazione del reddito imponibile in sede di dichiarazione. Inoltre, come misura diversa ed autonoma, rispetto ai fringe benefit fino ad un massimo di 600 euro per il 2022, c’è pure il Bonus carburante. Per l’eventuale concessione al lavoratore dipendente di buoni benzina fino ad un massimo di 200 euro. E per quella che è una misura istituita dal Governo italiano con il Decreto Aiuti bis. Precisamente, in corrispondenza dell’articolo numero 12.