La vita in affitto rappresenta spesso alcune situazioni complesse. Gli immobili sono soggetti ad un naturale deterioramento dovuto al trascorrere del tempo e ad altri fattori. Di conseguenza sono molti i lavori che prima o poi diventa necessario effettuare. Si moltiplicano così le possibili occasioni di contestazione. Una delle problematiche più comuni riguarda la presenza di umidità. Infatti questa, oltre a causare cattivi odori e sgradevoli conseguenze estetiche, rischia di diventare lesivo per la salute.
Respirare a lungo i funghi e i microorganismi che compongono la muffa può essere nocivo e causare problemi alla respirazione. Ma quali diritti ha l’inquilino in affitto se la casa ne è invasa?
Problemi di responsabilità
Indice dei contenuti
I caposaldi dell’intera normativa sono essenzialmente due. Da un lato occorre stabilire le cause e la quantità della presenza della muffa. Dall’altro bisognerà valutare se l’intervento rientra all’interno delle manutenzioni straordinarie.
Una volta appurata la presenza di muffa in casa, l’inquilino che non abbia causato il danno può pretendere l’eliminazione della stessa solamente se non rientri in lavori di manutenzione straordinaria (tipico il caso della realizzazione del cappotto termico). Qualora sia pregiudizievole della qualità della vita perché particolarmente consistente, può anche richiedere la riduzione della quota del canone. Rappresenta infatti un vizio dell’oggetto.
L’iniziativa dell’inquilino non può però, neppure in questi casi, essere unilaterale. Egli infatti non può autonomamente decidere di versare una quota ridotta del proprio canone in considerazione della minore vivibilità e salubrità di casa. Rischierebbe di incorrere in solleciti di pagamento o nella messa in mora. Ha diritto certamente ad avanzare questa proposta alla controparte, fino ad addivenire ad un nuovo accordo.
L’abbandono della casa costituisce invece una ipotesi percorribile solo in situazioni di concreta invivibilità per la massiccia presenza delle muffe. In questo caso non sarà tenuto a fornire alcun preavviso nei confronti del proprietario, derogando alle norme ordinarie. Infatti la gravità della situazione corrisponde nei fatti ad un mancato adempimento dell’obbligazione contrattuale da parte del proprietario locatore. La risoluzione del contratto diviene allora una soluzione lecita.
Quali diritti ha l’inquilino in affitto se la casa è invasa dall’umidità?
Interessante anche la possibile corresponsione di un risarcimento in capo al proprietario qualora sia verificata causalmente la connessione tra la poca salubrità della casa ed il danno patito. Una sentenza della Cassazione, infatti (la numero 915/ 1999), aveva stabilito la congruità della richiesta. Infatti secondo l’art.1578 del codice civile il proprietario è tenuto a risarcire i danni patiti dal conduttore per vizi della cosa locata. Questo a patto che la presenza della muffa non sia riconducibile ad una azione o ad una omissione da parte del conduttore e sempre che il proprietario non abbia subito dato avvio ai lavori di sanificazione.
Per concludere se ci troviamo di fronte a questa situazione, il suggerimento è quello di valutare attentamente l’origine del fenomeno prima di procedere a soluzioni drastiche. Un esperto potrà fare un preventivo dell’intervento e fornire delucidazioni in merito alla natura del danno. Come inquilini potremo richiedere la provvisoria riduzione del canone auspicando la rapida esecuzione dei lavori. I quali, se confermata l’inadempienza del proprietario, saranno a suo carico.
La relazione tra titolare e inquilino risulta talvolta difficile. Potrebbe capitare di non sapere quali sono i nostri diritti. Ad esempio in caso di morte del vecchio proprietario, la norma prevede alcune evidenti conseguenze.
Lettura consigliata