In presenza di specifiche circostanze, previste dalla legge e dai contratti collettivi, il lavoratore può chiedere un’anticipazione del TFR. E’ bene precisare che si tratta di un’eccezione alla regola generale sulla scorta della quale il TFR, spetta solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Ma chiediamoci: “quale è la tassazione dell’anticipo del TFR?”. Iniziamo col dire che, per evitare una eccessiva tassazione fiscale, in questo caso, l’imposta sul reddito viene calcolata con il metodo della tassazione separata. Ma, prima di addentrarci nella specifica questione della tassazione, chiariamo innanzitutto cos’è l‘anticipo del TFR. Come indicato, in via generale, il diritto a percepire l’emolumento in discorso, matura solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Tuttavia, la legge prevede che, se ricorrono determinate circostanze, il lavoratore può richiedere un anticipo della liquidazione. Le condizioni affinché ciò possa avvenire, sono le seguenti:
1) il lavoratore deve avere almeno 8 anni di servizio;
2) l‘anticipazione non può superare il 70% del trattamento cui il dipendente avrebbe diritto al momento della cessazione del rapporto.
Inoltre, l’indicato anticipo, può ricorrere solo per i seguenti motivi:
1) in caso di necessità di acquistare la prima casa per sé e/o per i figli documentata con atto notarile; 2) in caso di necessità di sostenere spese sanitarie per terapie e interventi straordinari.
Tassazione
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Veniamo, a questo punto, alla domanda: “quale è la tassazione dell’anticipo del TFR?”. La legge prevede che il trattamento di fine rapporto e le sue anticipazioni sono assoggettate a tassazione in base al meccanismo della tassazione separata. Senonché, per calcolare l’aliquota di prelievo fiscale da applicare, si deve effettuare la seguente operazione:
1) una volta calcolata la somma lorda spettante a titolo di anticipo di TFR, occorre dividere questo importo per il numero di anni lavorati, alla data della richiesta. Dopodiché, si deve moltiplicare il risultato per 12. In questo modo, si ottiene il reddito annuale di riferimento;
2) Il secondo passaggio consiste nel calcolare l’aliquota Irpef media, che va applicata alla base imponibile. Essa, è uguale al rapporto tra: l’imposta calcolata, applicando al reddito annuale l’aliquota Irpef vigente e l’ammontare del reddito annuo di riferimento;
3) infine, l’aliquota in tal modo calcolata, deve essere applicata alla base imponibile, ottenendo così, l’anticipo del TFR al netto.