Qual è la nuova contestazione contro le multe da autovelox: risponde la Cassazione

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Qual è la nuova contestazione contro le multe da autovelox: risponde la Cassazione. Una guida per mettere a fuoco qual è la nuova contestazione contro le multe da autovelox, risponde la Cassazione

La questione degli autovelox è, più o meno, sempre all’ordine del giorno. Sia perché di quotidiano interesse per gli automobilisti che, per un motivo o l’altro, sono a rischio di elevazione di qualche multa. Sia perché si tratta anche di una materia che ha una disciplina piuttosto frammentaria, tra interpretazioni libere degli agenti di polizia e singole prese di posizione nelle aule di giustizia. Una recente pronuncia, questa volta emanata dalla suprema Corte di Cassazione, è ora intervenuta su un punto di fondamentale importanza, qual è appunto la taratura delle macchinette. Vediamo ora di capire qual è la nuova contestazione contro le multe da autovelox: risponde la Cassazione.

Certificati di collaudo e taratura

E’ ormai di comune acquisizione che le macchinette preposte alla rilevazione della velocità degli autoveicoli, debbano possedere due distinte certificazioni. Vale a dire, tanto il certificato di collaudo, quanto quello di taratura. La differenza sostanziale risiede nel fatto che mentre il certificato di avvenuto collaudo si rilascia una sola volta, all’atto cioè del primo utilizzo, il certificato di taratura ha cadenza annuale.

Ciò significa che è onere di chi detiene e gestisce tali apparecchi di rilevazione, sottoporli ad una periodica verifica che ne accerti il corretto funzionamento. Questo significa che non sta al comune cittadino verificare e documentare l’avvenuta corretta taratura dell’autovelox. Con questa recente pronuncia della Cassazione, però il cittadino può, anzi deve fare dell’altro.

Il nuovo diritto alla contestazione dell’automobilista

Con la recentissima pronuncia n.11776 del 18 giugno 2020, la Cassazione ha quindi sancito questo passaggio fondamentale. Vale a dire che non non può essere attribuito alcun valore alla generica attestazione “debitamente omologata e revisionata”. Attestazione riferita alla macchinetta autovelox e apposta sul verbale.

Questo punto produce dei sostanziali risvolti per l’automobilista. Per cui il cittadino, nel caso in cui decida di fare ricorso, non solo ha un più che fondato diritto a contestare quanto indicato dal verbalizzante. Laddove ovviamente, sul verbale, compaia la generica dicitura di cui sopra. Ma il cittadino ha anche diritto ad esigere che venga prodotto in giudizio il certificato di taratura in originale o in copia conforme.

Detto in termini più strettamente giuridici, le dichiarazioni rese dagli agenti non hanno, di per sé, alcuna rilevanza probatoria, come del resto le annotazioni apposte dai verbalizzanti. Quindi quanto detto o scritto da chi veste la divisa, per ciò che concerne la taratura annuale degli autovelox, non può dirsi coperto da fede privilegiata. Per cui la taratura non va dichiarata, ma provata.

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