L’INPS con la circolare n.140/2021 fornisce le prime indicazioni per chiedere l’esenzione dai contributi previdenziali dal 26 maggio al 31 dicembre 2021. Tale misura è stata prevista dal Decreto Sostegni bis a favore dei datori di lavoro del settore del turismo, dello spettacolo e del commercio.
Può passare inosservato ma queste categorie non pagano i contributi INPS. In particolare, si tratta dell’esonero dei contributi previdenziali in misura non superiore al doppio delle ore d’integrazione salariale fruite a gennaio, febbraio e marzo 2021. La condizione necessaria per la predetta agevolazione consiste nell’aver fruito, anche parzialmente dei trattamenti d’integrazione salariale nei mesi di gennaio e/o febbraio e/o marzo 2021.
Destinatari dell’agevolazione e calcolo dell’agevolazione
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Possono accedere al beneficio i datori di lavoro dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, creativo, culturale e dello spettacolo. Tale esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati rientranti nei predetti settori, a prescindere dalla qualificazione di imprenditori o meno. L’agevolazione viene riconosciuta prescindendo dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi d’effettiva fruizione dell’esonero siano poi gli stessi durante la fruizione degli ammortizzatori.
L’importo dell’esonero è pari al doppio delle ore d’integrazione salariale delle ore già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo. Inoltre l’importo è riparametrato su base mensile e sarà fruibile entro il 31 dicembre 2021, mese di competenza novembre 2021. Qualora dal calcolo dovesse emergere un credito potenzialmente fruibile per un periodo inferiore, il datore di lavoro potrà ugualmente fruire dell’esonero per periodi inferiori.
Inoltre, precisa l’Ente, la quota di esonero fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta nei mesi di fruizione. Pertanto, l’ammontare dell’esonero sarà pari al minor importo tra la contribuzione teoricamente dovuta e la contribuzione dovuta nella mensilità in cui ci si vuole avvalere della misura.
Può passare inosservato ma queste categorie non pagano i contributi INPS
I datori per usufruire dell’esonero dovranno essere in regola con le norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria. Nonché con le condizioni previste dal Decreto Sostegni bis. In particolare dovranno esserci i seguenti requisiti:
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali o territoriali o aziendali sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative;
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge.
Inoltre ai fini dell’esonero contributivo, il datore di lavoro è soggetto al divieto di licenziamento entro il 31 dicembre. Ad eccezione dei licenziamenti per cessazione definitiva dell’attività d’impresa o cessazione definitiva per messa in liquidazione senza continuazione dell’attività. Nonché i licenziamenti intimati in caso di fallimento, qualora non sia consentito l’esercizio provvisorio dell’impresa.
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