Quando il momento della dipartita sembra avvicinarsi inesorabilmente, si impone la necessità di organizzare quel che si lascia prima del viaggio di sola andata. Il testamento è una delle forme giuridiche che meglio tutela le volontà del testatore. Gli articoli 620 e 621 del codice civile disciplinano la pubblicazione del testamento e la sua segretezza. Per quel che riguarda la pubblicazione del testamento, costi e procedure variano in base a differenti fattori. La pubblicazione è un atto che precede la dichiarazione di successione secondo l’iter più consueto.
Cosa si intende con pubblicazione del testamento, quanto costa?
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Secondo quanto stabilito dal suddetto articolo 620, chiunque sia in possesso di un testamento olografo deve presentarlo ad un notaio perché proceda alla pubblicazione. Quando si parla di testamento olografo, si intende la volontà testamentaria dell’interessato redatta interamente ed integralmente di suo pugno. Si tratta di un tipo di testamento che può essere redatto senza la necessaria presenza di un notaio e che, per essere valido, deve rispettare alcuni criteri. Affinché tale testamento possa conservare la sua segretezza, è necessario che venga depositato presso un notaio che redige un verbale di ricezione. Il testamento viene pubblicato, successivamente al decesso del testatore, dal notaio in presenza di due testimoni.
Quali sono i costi da sostenere?
La pubblicazione del testamento, quanto costa? I costi per la pubblicazione del testamento variano in base al professionista che lo redige. Le spese da considerare sono l’onorario notarile e gli oneri fiscali e non fiscali. In media, per la pubblicazione del testamento si possono spendere tra gli 800 e i 2 mila euro. Solitamente, questa procedura definita “pubblicazione” prevede un’annotazione del testamento nel Registro generale dei testamenti. Chi paga per la pubblicazione del testamento? Solitamente si tratta di una spesa della quale devono farsi carico tutti gli eredi in pari misura. Ci sono casi in cui il notaio può rivalersi per l’intera somma anche solo nei confronti di un erede. Resta salvo, tuttavia, il diritto di quest’ultimo al regresso verso gli altri in un momento successivo.