Proroghe dei versamenti fiscali grazie al Decreto Ristori Quater

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L’introduzione del decreto Ristori Quater, ha recato con sé, tra le altre misure, la proroga al 10 dicembre 2020 di talune scadenze. Il decreto è stato approvato in tarda serata, il 29 novembre 2020 e ha deciso a favore del differimento del termine di presentazione del Modello Redditi 2020. Stessa misura è stata adottata per la presentazione del Modello IRAP  2020. Si ricordi che la scadenza ordinaria, era fissata per il 30 novembre 2020. Dunque, in considerazione della nuova ondata pandemica, il Governo ha deciso di concedere ulteriori 10 giorni per l’invio al Fisco del modello dichiarativo. Sicchè, siamo in presenza di nuove proroghe dei versamenti fiscali, grazie al Decreto Ristori Quater.

Quali sono i soggetti interessati e quale la normativa operante

Fortunatamente il Governo ha pensato bene di concedere un sollievo a tutte le categorie, tenute alle dichiarazioni dei redditi, in una situazione tanto drammatica. Si tratta non solo titolari di partita IVA ma anche soggetti privati. Il tutto, attraverso le proroghe dei versamenti fiscali, grazie al Decreto Ristori Quater.

Ebbene, la scadenza è di un certo rilievo in quanto interessa tutti i contribuenti italiani, tenuti, appunto, alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, quanto risulta interessante è che con il nuovo termine, sono diventate ufficiali anche le date per considerare il modello tardivo o omesso.

Sicchè, ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 322 del 1998, sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine. Il tutto, naturalmente, salve le sanzioni amministrative applicate per il ritardo. Ne deriva che è considerato tardivo, il modello trasmesso entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza ordinaria. Si ritiene, invece, ricorra l’omissione allorquando il modello non sia inviato nemmeno entro i 90 giorni successivi. Di conseguenza, stando a quanto indicato, con riferimento al Modello Redditi 2020, si qualifica:

1) tardivo, quello non inviato entro il 10 dicembre 2020, ma entro il 10 marzo 2021;

2) omesso quello non inviato entro il 10 dicembre 2020, ma oltre il 10 marzo 2021.

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