Una volta maturati i requisiti per andare in pensione, l’INPS la eroga in maniera quasi automatica. L’Istituto una volta effettuati i calcoli, tra contributivo, retributivo e misto, emana il provvedimento di liquidazione. Difficilmente una pensione è negata se i requisiti sono oggettivamente presenti in un richiedente.
Esistono invece prestazioni, che spesso vengono negate dall’INPS. Le prestazioni collegate alle disabilità per esempio, sono tra quelle che più facilmente vengono bocciate, respinte e sospese. Questo accade piuttosto di frequente, almeno in prima istanza.
Prima il ricorso poi la pensione INPS anche a 56 anni con o senza Legge 104 per l’invalido che avvia questa procedura
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Tutte le prestazioni per i disabili sono collegate ai certificati medici delle commissioni esaminatrici. Ci sono le commissioni delle ASL e quelle dell’INPS. E dal momento che la maggior parte delle misure legate alle disabilità, si basano sul grado di invalidità certificato da queste commissioni, è evidente che le decisioni dei commissari sono fondamentali. Per esempio, la pensione anticipata con invalidità pensionabile pari ad almeno l’80% è negata, come evidenza vuole, nel momento in cui non viene raggiunto quel grado di disabilità. Ed è la commissione medica dell’INPS quella deputata al riconoscimento.
Così come per le indennità di accompagnamento, per le pensioni di inabilità o per gli assegni di invalidità, è la commissione ASL ad essere determinante. Contro le decisioni di questi organismi, si può promuovere ricorso, sia amministrativo che giudiziario. Ma ogni tipologia di ricorso ha le sue particolarità. Fino al 2011 non c’era via alternativa al ricorso al Giudice per contestare un verbale delle commissioni esaminatrici delle disabilità. Si è scelto poi di semplificare la procedura per accorciare i tempi delle pratiche. L’accertamento sanitario in commissione è il passaggio obbligato per ottenere qualsiasi beneficio legato all’invalidità. Basti pensare che tutto parte dall’invio all’INPS del certificato medico introduttivo del medico curante.
Le vie per ricorrere e gli arretrati
Se l’INPS respinge una domanda per una qualsiasi prestazione, il diretto interessato può adottare il ricorso amministrativo. Ma solo se il respingimento di una domanda è scaturito da situazioni collegate al reddito, alla residenza o alla cittadinanza dell’invalido. Se per esempio, l’INPS respinge una domanda per la pensione dai 56 anni con invalidità pensionabile (per gli uomini si parte dai 61 anni di età), perché la sua commissione non ha ritenuto invalido all’80% il richiedente, serve un ricorso differente. Occorre un ricorso in Tribunale. Serve presentare ricorso entro sei mesi dall’emissione del provvedimento di diniego dell’INPS.
Solo rispettando il termine non serve una nuova domanda. In questo modo, una volta vinto il ricorso l’invalido avrà diritto agli arretrati dalla data di presentazione della domanda. A corredo del ricorso il disabile è tenuto a presentare l’Accertamento tecnico preventivo, una istanza idonea a mettere in luce ciò che evidentemente non ha visto l’INPS in prima istanza. Il Giudice poi, nomina il CTU, un Consulente tecnico d’ufficio, che verifica la reale condizione del ricorrente insieme si tecnici dell’INPS. La perizia del CTU è determinante. Anche in questo caso però si può ricorrere entri 30 giorni, contestando la relazione del CTU. La procedura quindi è questa, perché prima il ricorso poi la pensione, per chi naturalmente ha i requisiti.
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