Perdere il lavoro è sempre una situazione spiacevole. Ma c’è chi è abituato a perderlo perché è un precario. E chi più precario dei lavoratori in somministrazione, cioè lavoratori che una volta si chiamavano interinali. Si tratta dei lavoratori che prestano servizio per le aziende ma che sono forniti dalle società di lavoro interinale.
Per questo si chiama lavoro in somministrazione, perché all’azienda che necessita di manodopera per esempio, nei periodi di massima produzione, i lavoratori vengono forniti da queste società.
Prenderà un Bonus da 780 a 1.000 euro chi presenta domanda dopo 45 giorni di disoccupazione
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Pochi diritti per i lavoratori in somministrazione, anche se ferie, TFR ed eventualmente la NASPI, sono equiparati a tutti gli altri lavoratori. Anche se per esempio ferie non godute e TFR in genere vengono pagate mese per mese e non si accumulano. Ma per i lavoratori interinali ecco una nuova agevolazione una tantum che può servire a recuperare qualcosa che si perde per via del lavoro instabile che sono chiamati ad effettuare. Un autentico Bonus da richiedere seguendo le procedure previste.
Sei disoccupato e vuoi prendere un Bonus una tantum tra 780 e 1.000 euro? Devi presentare domanda per il Sostegno al reddito
Il Bonus SAR, come viene conosciuto il Sostegno al reddito di cui parliamo oggi, è una prestazione di cui hanno diritto tutti i lavoratori precedentemente assunti con contratti da interinali o in somministrazione. E vale sia per chi era assunto a tempo determinato che indeterminato. Il Bonus però si può prendere ad una sola condizione. Che da almeno 45 giorni prima della presentazione della domanda, risultino privi di occupazione.
Per il lavoratore che ha maturato nei 12 mesi che precedono la domanda, almeno 90 giornate di lavoro, o 360 ore di lavoro se assunti part-time o a monte ore garantito, il Bonus una tantum è da 780 euro. Per chi invece ha maturato 110 giornate di lavoro o 440 ore lavorative per MOG e part-time, il Bonus una tantum è di 1.000 euro. Per il calcolo delle giornate di lavoro valgono quelle di malattia e quelle delle ferie. Bastano 90 giornate di lavoro al disoccupato quindi per rientrare a pieno titolo nella misura. La prestazione erogata come dicevamo in unica soluzione, può essere presa anche più volte ogni qualvolta si maturano i requisiti.
Bastano 90 giornate di lavoro al disoccupato per prendere il Bonus Sostegno al reddito
La domanda deve essere presentata direttamente sul sito Formatemp e con la procedura telematica del sistema FTWeb. Il disoccupato può fare tutto da solo registrandosi alla piattaforma. In alternativa se ne occupano i sindacati di categoria, cioè Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uil Temp. In genere alla domanda occorre allegare le copie del documento di riconoscimento del beneficiario, quelle della tessera sanitaria e soprattutto buste paga per il conteggio delle giornate di lavoro utili al beneficio ed estratto conto dei contributi per il conteggio delle giornate di disoccupazione.
L’interessato nella domanda deve presentare anche le coordinate bancarie (IBAN) dove desidera ricevere il Bonus. Le tempistiche di erogazione del beneficio sono particolari. Infatti l’interessato deve presentare domanda 60 giorni dopo aver completato i 45 giorni di disoccupazione necessari. E il disoccupato ha tempo 68 giorni per presentare domanda (entro i 173 giorni successivi alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro). Prenderà un Bonus da 780 a 1.000 euro chi presenta domanda dopo 45 giorni di disoccupazione quindi, ma solo se completa nei termini la procedura.