Il nostro ordinamento tutela molte situazioni precarie e stabilisce talvolta termini favorevoli per lavori particolarmente provanti. Sarebbe questo, ad esempio, il caso delle cosiddette maggiorazioni contributive. Ossia, il lavoratore, quando esegue un lavoro ritenuto particolarmente logorante, potrebbe vedersi riconosciuti degli sconti nel calcolo del periodo necessario per andare in pensione.
Tra le tutele che toccano moltissimi lavoratori c’è il cosiddetto diritto alla tredicesima. Si tratta di un riconoscimento presente in moltissimi contratti collettivi nazionali. Ovvero in forme di tutela minima che riguardano tutti i lavoratori di una data categoria.
Normalmente l’entità corrisponde ad una mensilità e spesso viene corrisposta a fine anno, in prossimità delle vacanze natalizie. Si riceve a partire dal primo anno di lavoro e coinvolge tutte le categorie di lavoratori, sia privati che pubblici.
Non tutti sanno che una parte, o tutta, la tredicesima mensilità, potrebbe erodersi in alcune situazioni. Perdono il diritto alla tredicesima i lavoratori che si trovano ad usufruire dei congedi parentali, anche qualora utilizzati per assistere i figli malati.
Un diritto non sempre riconosciuto
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Questa interpretazione si ricava da una sentenza della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 2420/2020) che ha tolto dubbi sulla questione. In primo luogo, però, non bisogna confondere l’istituto del congedo per la malattia dei figli dal congedo parentale impiegato per assistere un figlio malato. Nel primo canso infatti, si tratta di astensioni concesse se la malattia riguarda un figlio nel corso dei primi 8 anni di età. Durante questo periodo, rientrante nell’alveo del congedo obbligatorio, la tredicesima (e l’eventuale quattordicesima) maturano normalmente.
Al contrario, nel caso di congedo parentale (quindi facoltativo) non viene maturato il rateo per l’ottenimento della tredicesima. Ciò significa che una parte, o tutta, di questa, non è riconosciuta.
Restano peraltro salvi i casi di permessi relativi alla legge 104 consistenti nell’assistenza ad un parente portatore di disabilità. Attenzione però ai permessi straordinari relativi alla medesima tipologia, visto che anche in questo caso l’eccezionalità non comporta il riconoscimento di istituti accessori come la tredicesima.
Potrebbero perdere il diritto alla tredicesima i lavoratori in queste condizioni
In sintesi, anche qualora l’assenza sia fruita sostanzialmente, da un genitore, per assistere il figlio minore malato, questa non può essere considerata utile per il calcolo della tredicesima. Neppure quando l’entità della patologia è da considerarsi grave. Il trattamento riservato dall’ordinamento a queste situazioni non viene considerato discriminatorio dalla Corte. Semplicemente in queste situazioni si applica quanto previsto per il congedo parentale facoltativo.
I lavoratori privati, comunque, hanno un’opzione in più a loro disposizione. Loro possono infatti richiedere il TFR anticipato per ricevere liquidità. Così facendo, le sostanze economiche derivanti potrebbero servire a far fronte ad esigenze immediate.
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