Nel 2023 potranno accedere alla pensione di vecchiaia ordinaria e quindi a 67 anni di età quanti sono nati nel 1956. Servono infatti 67 anni di età e 20 anni di contributi versati per accedere alla quiescenza ordinaria. Ma il nostro sistema pensionistico è talmente vario e variegato che non mancano le occasioni per anticipare il pensionamento anche di molti anni. E non necessariamente passando dall’INPS.
Una misura che forse pochi sfruttano anche perché pochi sanno di essere iscritti ad un fondo previdenziale differente dall’INPS, è la rendita integrativa temporanea anticipata. Una misura che permette per esempio anche a chi è nato nel 1966 ed ha perso il lavoro, di poter accedere ad una rendita temporanea, una specie di pensione in attesa di completare l’età utile alla vera e propria pensione INPS.
Potrà prendere la pensione 10 anni prima chi è nato tra 1961 e 1966 anche a 57 anni e non dall’INPS
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Se per la pensione di vecchiaia ordinaria come abbiamo detto servono 67 anni di età e 20 anni di contributi versati, per la rendita integrativa temporanea anticipata servono 57 anni di età, 20 anni di contributi versati e 5 anni di versamenti in un fondo di previdenza complementare. Ma questo solo per chi da 24 mesi almeno è privo di lavoro. Per chi invece è in continuità di assunzione la rendita integrativa può essere percepita a partire dai 62 anni di età e quindi per chi è nato nel 1961. La misura è nata nel 2018 in via sperimentale ed è diventata strutturale con la Legge di Bilancio dell’anno successivo. Possono godere di questa rendita coloro che si trovano a non più di cinque anni dalla pensione di vecchiaia e dalla loro età pensionabile. Oppure, chi ha perso da oltre due anni il lavoro. In questo caso anche 10 anni prima dei 67 anni di età. Ma a condizione che al momento della domanda il lavoratore cessi la sua attività.
Rendita integrativa anticipata, ecco come fare
Potrà prendere la pensione 10 anni prima chi è nato tra 1961 e 1966, ma occorre prestare attenzione. Per poter richiedere la rendita bisogna utilizzare le procedure e la modulistica prevista dal fondo pensionistico a cui sono stati effettuati versamenti. La misura può essere reversibile da due punti di vista. Nel primo caso infatti può essere reversibile a causa del decesso prematuro del beneficiario. Quindi rientra nel perimetro di quei soggetti a cui è destinata eventualmente la pensione di reversibilità (pensione superstiti).
Naturalmente in questo caso non è l’INPS ma il fondo destinatario dei versamenti a provvedere a liquidare la pensione di reversibilità agli eredi. Ma è reversibile anche come opzione. Infatti chi sceglie la rendita può tornare sui suoi passi e cambiare decisione bloccando l’erogazione della temporanea. Si può chiedere sia la liquidazione della rendita in base a tutto il capitale maturato che solo su una parte dei versamenti effettuati. Al momento della domanda l’interessato deve aver cessato la sua attività lavorativa. Questo non vuol dire che dopo aver iniziato a prendere la rendita lo stesso soggetto non può tornare a lavorare. Infatti la rendita è cumulabile con redditi da lavoro così come cumulabile con altre misure e prestazioni previdenziali ed assistenziali quali la NASPI o l’APE sociale.