Possibilità di ravvedimento per dichiarazioni fraudolente. Come evitare reati tributari

Possibilità di ravvedimento

L’Agenzia delle Entrate, unitamente alla Guardia di Finanza, ha confermato la possibilità di ravvedimento per eventuali dichiarazioni fraudolente. Il Decreto fiscale offre così l’opportunità di correggere il tiro a quanti hanno presentato fatture false o dichiarazioni mendaci tramite operazioni mai effettuate. I reati tributari in cui si cadrebbe potranno essere evitati con la presentazione di un ravvedimento operoso.

La novità legislativa

Il 30 gennaio scorso durante il ventinovesimo convegno del Telefisco 2020 l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza hanno annunciato un mutamento di rotta. Conviene ricordare che, secondo quanto reso noto durante il Fisco 2018, la circolare 180/1998 non concedeva possibilità di ravvedimento operoso per pratiche fraudolente.

Quanti fino ad ora hanno presentato fatture false relative ad operazioni inesistenti, non hanno potuto regolarizzare la propria situazione e risultavano perseguibili sul piano penale. La novità legislativa contenuta nell’articolo 13 del Dlgs 74/2000 prevede invece la non punibilità anche delle dichiarazioni fraudolente. La modifica al dettato legislativo in vigore dal 25 dicembre 2019 si è allineata a quanto già disposto da qualche anno per i casi di infedele o mancata dichiarazione.

Possibilità di ravvedimento per dichiarazioni fraudolente: la non punibilità

La non punibilità di cui si è discusso nel Telefisco 2020 riguarda nello specifico quei debiti tributari che risultino estinti a seguito della presentazione del ravvedimento operoso. Ciò a patto che si provveda a regolarizzare le proprie dichiarazioni prima che vengano effettuati controlli o vengano avviati procedimenti penali. Il contribuente non potrà ricorrere al cumulo giuridico, ma dovrà presentare ravvedimento operoso per ogni singola violazione prodromica di cui si è macchiato.

Qualora abbia prodotto fatture false che incidano solo ai fini dell’Iva dovrà regolarizzare sia la fraudolenta dichiarazione annuale, sia l’ingiustificata detrazione fiscale. Ne consegue che le sanzioni tributarie dovranno essere computate in riferimento ad ogni singola violazione rilevata dagli accertamenti amministrativi. Inutile sottolineare quanto remoto potrà essere un mea culpa spontaneo in assenza di ispezioni e controlli da parte degli organi competenti.

Leggi anche sull’argomento: Fattura o scontrino? L’Agenzia delle Entrate risponde 

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