Possibile stop ai pignoramenti di conti e stipendi dal 22 giugno grazie a questa novità che riguarda pure le pensioni 

pignoramento stipendio

La misura di esecuzione forzata per eccellenza è sicuramente il pignoramento presso terzi. Chi ha dei debiti ed ha uno stipendio, una pensione o un conto in banca, è attaccabile dai creditori. Questo vale per i debiti con le PA, cioè cartelle e ruoli, ma anche con i privati. Dal 22 giugno però si cambia. Decorsi i canonici 180 giorni dal varo del provvedimento, questo entra in vigore, con una salvaguardia non indifferente per chi ha debiti. La situazione economica impone al Governo misure a salvaguardia delle famiglie, colpite dall’aumento dei prezzi dei beni di consumo, dei carburanti e delle bollette. E non sono pochi i provvedimenti, tra questi che riguardano i rimborsi sulle bollette domestiche, proroghe delle sanatorie e eliminazione di alcune tasse come le accise sui carburanti.

Possibile stop ai pignoramenti di conti e stipendi dal 22 giugno grazie a questa novità che riguarda pure le pensioni

Subire un pignoramento presso terzi da giugno 2022 sarà più difficile. Infatti sarà più facile impugnare il pignoramento e renderlo nullo. Dal 22 giugno 2022 entra in azione una importante novità in materia di esecuzione forzata e di diritti delle famiglie e delle persone. Il creditore per arrivare a pignorare uno stipendio presso il datore di lavoro del debitore, o il conto corrente presso la banca di quest’ultimo, dovrà caricarsi di una serie di ulteriori oneri. Adempimenti che se disattesi da parte del creditore, renderanno qualsiasi pignoramento nullo. Novità che salvaguardano il diritto del debitore e che inaspriscono di molto gli adempimenti in capo al creditore. Sono norme che vanno ad aggiungersi a quelle che già consentono ai cittadini di evitare il pagamento di alcune tasse o sanzioni come sulla successione per esempio. O che alleggeriscono il peso di cartelle e ruoli con condoni e sanatorie.

Cosa è chiamato a fare il creditore dal 22 giugno

L’adempimento che stravolge tutto il formato precedente del pignoramento presso terzi riguarda chi ha crediti nei confronti di un debitore. Entro la data dell’udienza, il creditore dovrà notificare sia al debitore che al datore di lavoro o alla banca,  l’avvenuta iscrizione a ruolo con tanto di numero di iscrizione. Inoltre l’avviso di iscrizione a ruolo con tutta la documentazione, deve essere per forza di cose depositato nel fascicolo di esecuzione forzata. Essendo un onere obbligatorio in capo al creditore, questo diventa fondamentale per l’efficacia del pignoramento. L’atto di pignoramento quindi deve contenere:

  • i dati anagrafici con codice fiscale del creditore, con indirizzo PEC;
  • i dati anagrafici del legale incaricato dal creditore, con codice fiscale e PEC;
  • la natura del credito oggetto della richiesta di esecuzione forzata;
  • i dati anagrafici con codice fiscale del debitore;
  • l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice delle somme oggetto della richiesta di pignoramento;
  • la citazione al debitore di comparire dinanzi al Tribunale competente in materia;
  • l’indicazione completa di data di convocazione, dell’udienza di comparizione;
  • l’invito al debitore di precisare  l’elezione di domicilio presso cui inviare le comunicazioni.

L’atto privo di questi classici dati o privo dei nuovi adempimenti perde efficacia. In pratica, si materializza un possibile stop ai pignoramenti di conti e stipendi.

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