Poco da fare per gli eredi che hanno ricevuto la casa in donazione se non passano 10 anni o senza questa soluzione 

acquisto casa

Un istituto giuridico molto utilizzato dalle famiglie italiane per dividere i beni tra i figli è la donazione. Se la donazione di un immobile al proprio figlio, mette al riparo quest’ultimo da possibili pretese future dell’ex coniuge, si presta comunque ad altre problematiche. La Cassazione addirittura ha precisato che anche la casa acquistata in regime di comunione legale ma con i soldi dei genitori non rientra in comunione. Qualificandosi come donazione indiretta.

Tuttavia quando il donante viene a mancare si potrebbero verificare seri problemi per il donatario, soprattutto nel caso in cui costui decida di venderla. Infatti nonostante quell’atto sia un gesto di generosità da parte del de cuius quando era in vita, potrebbe produrre effetti spiacevoli per chi lo riceve. In determinati casi infatti può essere annullata ma può essere soprattutto impugnata dagli eredi legittimari. In particolare nei casi in cui questi dovessero ritenere ingiusto e lesivo dei loro diritti la donazione fatta dal de cuius. Il donatario si troverebbe impossibilitato ad esercitare i suoi diritti. Potrebbe infatti essere ostacolato a vendere il bene o addirittura potrebbe essere molto difficoltoso ottenere un mutuo da parte di una banca.

Poco da fare per gli eredi che hanno ricevuto la casa in donazione se non passano 10 anni o senza questa soluzione

In parole più semplici il donatario è esposto al rischio di dover restituire il bene ricevuto, nonostante vi abbia apportato migliorie e speso soldi. Ma questo rischio non è eterno. Il donatario, se il donante è ancora in vita potrà dormire sereno solo allorquando siano decorsi 20 anni dalla donazione e non sia stato intrapresa alcuna opposizione. Ma se il donante non è più in vita? Il donatario potrà disporre liberamente del bene donatogli?

In realtà c’è poco da fare per gli eredi se non passano 10 anni. In particolare gli altri eredi potranno agire nei confronti del donatario entro 10 anni dall’apertura della successione, ovvero dalla morte del donante. Entro questo termine gli eredi possono obbligare il donatario a conferire nel patrimonio ereditario il bene ricevuto. Ovvero possono reintegrare la propria quota ereditaria mediante l’azione di riduzione, rendendo inefficace la donazione. Pertanto, il donatario dovrà attendere 10 anni dall’apertura della successione per essere libero da ogni pretesa. Tuttavia, il donatario potrebbe chiedere agli eredi legittimari un atto di rinuncia all’azione di lesione della legittima.

Ma se si vuole vendere?

Se il donatario intende vendere il bene si potrebbe optare per una soluzione che tuteli sé stesso, l’acquirente e la banca che concede il mutuo. Ovvero si potrà stipulare una polizza dietro pagamento di un premio assicurativo, ovvero la cosiddetta polizza donazione. Infatti questa ha come obiettivo quello di coprire il rischio che deriva dall’acquisto dei beni provenienti da una donazione. In tal modo ne assicura la commerciabilità e la sicurezza. In altre parole la polizza indennizza l’assicurato contro il rischio concernente l’obbligo di restituzione, nonché dal rischio di cancellazione dell’ipoteca che grava sull’immobile in seguito alla restituzione.

L’indennizzo sarà versato a favore del legittimario entro i limiti del massimale e nella misura equivalente a quanto necessario impedendo così la restituzione dell’immobile. Per le banche ormai accettare una polizza donazione è divenuta prassi. Cosicché l’immobile del donatario divenuto anche erede potrà circolare o utilizzarsi per un finanziamento anche se non sono trascorsi 10 anni dalla morte del donante.

Approfondimento

Se si riceve un bene in donazione e bisogna ristrutturarlo si può chiedere un mutuo ipotecario?

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