Il lavoro è fondamentale per poter guardare al futuro con convinzione ma la salute è la chiave della serenità. Il nostro legislatore lo sa e per questo ha previsto un sistema di tutele e agevolazioni che consentono di curarsi in costanza di attività lavorativa. La tutela più conosciuta è quella regolata dalla famosissima Legge 104/1992. Proprio come descritto nell’articolo Queste comuni malattie riconosciute come croniche potrebbero essere l’anticamera della pensione di invalidità.
Infatti quando si pensa a permessi o a congedi dal lavoro molti sono convinti che questi riguardino soltanto i lavoratori titolari dei benefici di detta Legge. Ad esempio, oltre alla pensione d’invalidità i malati di Parkinson hanno diritto anche a queste agevolazioni.
In realtà esistono altre normative che vanno incontro a chi ha esigenze di cura delle proprie disabilità. Ad esempio pochi sanno che si possono ottenere 30 giorni di congedo pagato senza legge 104.
Differenze
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In particolare, il nostro legislatore ha previsto il riconoscimento dell’invalidità civile. Ovvero un riconoscimento per le persone con malattie croniche e permanenti sia di natura psichica e intellettiva, che fisica. La misura riguarda anche chi presenta una ridotta capacità lavorativa. In altre parole, il soggetto con l’invalidità civile ha una riduzione della sua capacità lavorativa, in misura superiore ad un terzo.
Invece, i titolari della Legge 104 sono coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, che è causa di difficoltà d’apprendimento o d’integrazione lavorativa. Ovvero si trovano impossibilitati nello svolgimento dell’attività lavorativa.
Pochi sanno che si possono ottenere 30 giorni di congedo pagato senza Legge 104
L’art.7 del D. Lgs. n.119/2011, prevede per coloro che sono riconosciuti invalidi civili, la possibilità di fruire di un congedo per cure di 30 giorni. In particolare la legge consente a coloro che hanno un’invalidità superiore al 50% un congedo per cure purché queste siano strettamente collegate all’invalidità accertata. Il lavoratore, pertanto, ogni anno, può fruire di un congedo per cure per un periodo di 30 giorni, in maniera frazionata o continuata.
Il lavoratore, dovrà presentare specifica domanda al proprio datore. Insieme a quest’ultima dovrà allegare la richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, o comunque appartenente ad una Struttura Pubblica. In particolare, dalla richiesta del medico dovrà risultare la necessità della cura in relazione all’infermità del beneficiario.
Inoltre, durante il periodo di congedo, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico previsto per le assenze per malattia.
Approfondimento
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