I terreni coltivati in Italia sono innumerevoli, non tutti però sono coltivati dallo stesso proprietario. In alcuni casi, infatti, si tratta di terreni che vengono concessi in affitto a coltivatori diretti. Secondo l’art. 1 della legge 203/82 i contratti di affitto di un fondo rustico a coltivatore diretto hanno una durata minima di 15 anni.
In alcuni casi potranno essere stabilite di comune accordo delle durate inferiori. Si tratta di contratti in deroga previsti dall’art. 45 della legge sopra citata.
Tuttavia, in questo caso sarà necessaria l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria.
In questo caso la giurisprudenza ha sottolineato che l’assistenza dovrà essere una vera e propria partecipazione attiva. Non è sufficiente che le associazioni sindacali si limitino a sottoscrivere un accordo già deciso. In mancanza di questa partecipazione sarà possibile convertire il contratto in deroga in un normale contratto agrario della durata quindicinale.
Ma cosa succede in caso di morte del proprietario del fondo rustico affittato, soprattutto in seguito al subentrare degli eredi?
Pochi sanno che quando si affitta un terreno agricolo bisogna fare attenzione a questo frequente problema
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Da un lato abbiamo gli eredi che subentreranno nella titolarità del contratto. Dall’altra, però, l’affitto dovrà proseguire fino alla sua naturale scadenza. Può succedere che i nuovi proprietari rifiutino di percepire il canone perché contrari all’affitto del terreno.
In questo caso l’affittuario potrà depositare la somma del canone su un libretto di depositi di risparmio. Dovrà essere aperto a nome degli eredi del de cuius che dovranno essere avvertiti entro 15 giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Così facendo l’affittuario sarà ritenuto adempiente anche se i proprietari continueranno a rifiutarsi di percepire l’affitto.
Alla fine del periodo legale in mancanza di disdetta il contratto sarà tacitamente rinnovato per un periodo quindicinale.
Nel caso dei proprietari che non intendano rinnovare l’affitto sarà importante ricordare di comunicare la disdetta almeno un anno prima. Anche in questo caso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Scadenza
Alla scadenza del contratto, poi, si applicheranno le disposizioni previste dagli articoli 16 e seguenti della legge 203/82.
Nel caso di miglioramenti eseguiti dall’affittuario questi avrà diritto ad una indennità. Questa indennità corrisponderà all’aumento del valore di mercato conseguito dal fondo rustico in seguito a questi miglioramenti.
La legge, poi, stabilisce anche il diritto dell’affittuario di non liberare il fondo fino alla liquidazione di quanto dovuto. Un altro spinoso problema, poi, riguarderà la questione della prelazione agraria. Eppure pochi sanno che quando si affitta un terreno agricolo bisogna fare attenzione a questo frequente problema.