Il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all’altra un immobile a scopo abitativo contro un corrispettivo in denaro viene spesso chiamato affitto. In realtà, tecnicamente, si tratta del contratto di locazione ad uso abitativo. Il contratto è previsto dal codice civile all’articolo 1571. Il codice civile prevede in maniera piuttosto chiara i diritti e i doveri del proprietario di casa (locatore) e dell’inquilino (conduttore). Il primo obbligo del proprietario è consegnare la casa concordata all’inquilino in una condizione manutentiva buona.
Deve, poi, garantire che sia sempre utile all’uso abitativo. Assicurare il pacifico godimento dell’immobile nel periodo del contratto. Eventualmente restituire la cauzione al termine della locazione. Registrare, se e quando obbligatorio, il contratto stipulato. L’inquilino ha, a sua volta, dei doveri previsti dall’articolo 1587 codice civile. Intanto ricevere la casa oggetto del contratto. Servirsi dell’immobile, con la diligenza del buon padre di famiglia, per l’uso concordato nel contratto stesso. Pagare il canone concordato alle corrette scadenze. Infine, restituire l’immobile nello stesso stato di manutenzione in cui si trovava al momento della consegna.
La responsabilità del proprietario di casa e del condominio
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Sul proprietario di casa, come visto, grava un doppio obbligo. Il primo di fornire all’inquilino l’immobile in un buono stato di manutenzione. Il secondo di conservarlo in un stato manutentivo tale che sia idoneo all’uso abitativo. Detto in parole più semplici, sul proprietario di casa grava l’onere della manutenzione straordinaria. Se il locatore non ottempera a questi obblighi, pochi sanno che in questo caso molto comune l’inquilino può scogliere il contratto di locazione. Non solo, ma può chiedere anche i danni.
Il Tribunale di Cosenza con una recente sentenza, numero 489 del 2022, ha spiegato che l’inquilino può chiedere i danni anche al condominio. Infatti, così come il proprietario di casa anche il condominio ha degli obblighi di manutenzione. In particolare, si applica l’articolo 2051 che prevede la responsabilità oggettiva del proprietario di un oggetto in custodia. Se l’oggetto in custodia causa danni a terzi, il proprietario dell’oggetto stesso deve risarcirgli il danno.
Pochi sanno che in questo caso molto comune l’inquilino può scogliere il contratto di affitto e chiedere il risarcimento dei danni sia al proprietario di casa che al condominio
Nel caso esaminato dal Tribunale la casa presa in locazione dall’inquilino era piena di infiltrazioni. Questo aveva creato un forte disagio nell’inquilino stesso che aveva diritto alla loro eliminazione. Questo, spiega il Tribunale, può vantare il diritto all’eliminazione delle infiltrazioni tanto nei confronti del proprietario di casa quanto del condominio. Entrambi i soggetti sono, infatti, tenuti alla manutenzione dell’edificio o dell’appartamento.
Se, poi, le infiltrazione dipendano da un problema dell’edificio risponderà il condominio anche nei confronti del proprietario di casa. Se, invece, siano un fatto interno all’appartamento risponderà il proprietario di casa. Dunque, se l’inquilino segnala il problema e non c’è alcun intervento del proprietario di casa o del condominio, pochi sanno che in questo caso molto comune ha diritto a scogliere il contratto. Non solo ma può chiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
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