Come molti sanno, quando ci si sposa i beni dei coniugi entrano nella comunione legale. L’articolo 159 del codice civile prevede che, a meno di patto contrario, a matrimonio compiuto, nasce tra i coniugi la comunione legale dei beni. I beni acquisiti dai coniugi, di regola, entreranno in comproprietà. Rimane la possibilità per i coniugi di scegliere la separazione dei beni che non fa nascere la comunione.
L’articolo 177 del codice civile prevede, appunto, che tutti gli acquisiti effettuati dai coniugi entrino nella comunione legale. E questo anche se compiuti da ciascuno separatamente o se il bene venga formalmente intestato a uno solo di loro. Se, poi, c’è il divorzio, la comunione si scioglie automaticamente per legge. E dunque, si dovrà capire come determinare il valore della quota di ciascun coniuge sui vari beni e come liquidarla.
I beni che non entrano nella comunione
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Pochi sanno che è possibile intestare una casa a un solo coniuge e che alcuni beni non entrino mai nella comunione legale. Il codice civile, all’articolo 179, stabilisce che esistono dei beni che sono personali di ciascun coniuge e, per questo, sono esclusi dalla comunione. Proprio conoscendo quali sono i beni personali, è possibile pensare a dei modi per intestare una casa o un immobile ad un solo coniuge. E questo pur durante il matrimonio e la comunione legale.
Sono beni personali quelli di cui il coniuge, prima del matrimonio, era proprietario o su cui aveva un altro diritto reale. I beni acquistati dopo il matrimonio, se ottenuti tramite successione o donazione. Quelli di stretto uso personale di ciascun coniuge, si pensi ai vestiti. I beni che servono all’attività professionale di ciascun coniuge. Quelli ottenuti per via di un risarcimento del danno oppure la pensione per la perdita, anche parziale, della capacità lavorativa. Infine, i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali.
Pochi sanno che è possibile intestare una casa o un immobile ad un solo coniuge anche in comunione dei beni in questi modi
Lo stesso articolo 179, allora, ci dice almeno due modi per intestare immobili ad un solo coniuge durante la comunione legale. Il primo è quello di ricevere beni, anche immobili, in successione oppure in donazione. In questo caso, l’immobile, o la casa, rimarrà di esclusiva proprietà di chi lo riceve. Il secondo modo è quello di acquistare un immobile o una casa utilizzando beni personali. Ad esempio, si può vendere una casa acquisita in eredità e con il ricavato comprare un altro immobile. Quest’ultimo rimarrà di proprietà esclusiva di chi lo acquista.
La Cassazione, con l’ordinanza 40423/2021, ha chiarito due punti importanti a questo proposito. Il primo è che, anche in caso di acquisto di immobili in proprietà esclusiva, l’altro coniuge deve partecipare all’acquisto. Deve farlo per attestare che la casa o l’immobile è acquistato con beni personali. Oltre a questo, serve anche che il bene venga realmente acquistato utilizzando beni personali. Se anche l’altro coniuge lo attesta nell’atto di compravendita, ma poi si scopre che l’immobile è stato acquistato con beni della comunione, esso cadrà in comproprietà.
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