Più di una settimana di permessi totalmente retribuiti nel 2022 anche senza disabilità e Legge 104/1992

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Di solito le assenze dal lavoro non prevedono tagli sugli stipendi se dipendono da motivi di salute. E le maggiori agevolazioni spettano proprio ai soggetti che presentano malattie più o meno gravi. Così come ricevono particolari tutele economiche e contributive i lavoratori con menomazioni fisiche e/o psichiche. Il Governo infatti offre sostegni ai contribuenti che non possono provvedere a se stessi in competa autonomia. Ma anche chi non ha mai ottenuto il riconoscimento di uno stato invalidante ha diritto ad assentarsi per brevi periodi. Nello specifico sono queste le patologie con cui si ottiene l’aspettativa retribuita e ulteriori 18 mesi di congedo. Non solo i soggetti con limitazioni psicofisiche possono fruire di particolari benefici per sottoporsi a trattamenti e cure mediche.

Ed anzi in alcune circostanze è possibile anche uscire di casa persino durante gli orari dei controlli fiscali. La Redazione ha già individuato quali sono le malattie per le quali non è prevista la visita fiscale INPS. Inoltre i lavoratori possono richiedere più di una settimana di permessi totalmente retribuiti nel 2022 anche senza disabilità e Legge 104/1992. Il che significa che le agevolazioni non spettano soltanto a chi ottiene il riconoscimento della condizione di invalidità. E lo conferma la possibilità di ricevere 600 euro mensili anche senza Legge 104 per familiari e caregiver di disabili e anziani con demenza. Ed è altrettanto vantaggioso potersi assentare dal lavoro senza ritrovarsi con una busta paga più leggere a fine mese.

Più di una settimana di permessi totalmente retribuiti nel 2022 anche senza disabilità e Legge 104/1992

Anche per il prossimo anno il Governo ha confermato il beneficio di 10 giorni di assenze pagate al 100%. Il che significa che l’INPS versa un’indennità giornaliera pari allo stipendio senza alcun taglio a chi richiede il congedo lavorativo. I lavoratori che diventeranno padri potranno pertanto godere di assenze pagate secondo quanto stabilisce il Decreto legislativo 151/2001. È possibile fruire di tali permessi anche in modo non continuativo purché gli stessi non siano frazionati in singole ore. Inoltre spettano unicamente entro 5 mesi dalla nascita del figlio o dalla data di adozione.

Ricordiamo infatti che a beneficiare del congedo di 10 giorni sono anche i padri adottivi o affidatari. E ciò anche nel caso di adozioni internazionali. Per ottenere i giorni di permesso anche non consecutivi il lavoratore dovrà inviare comunicazione al datore almeno 2 settimane prima. Sarà poi cura del datore inoltrare all’INPS la domanda relativa alle giornate di congedo.

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