Un focus per capire perché la pratica dei voucher aerei ha attivato l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La pratica a cui sono esposti, ormai da tempo, i passeggeri dei voli aerei prenotati e poi annullati per l’emergenza in corso, ha creato un vero e proprio vespaio. Ciò che si contesta è la preclusione per i viaggiatori di richiedere e ottenere il rimborso in denaro, in luogo dei voucher, in sostituzione dei mancati voli. Non starebbe infatti scritto da nessuna parte l’obbligo di accettare i voucher che invece i vari vettori rilasciano, a man bassa, come unica garanzia per i passeggeri.
Voucher o Rimborso in denaro
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Piuttosto è vero il contrario. Vale a dire che il voucher deve intendersi come alternativa “alla pari” rispetto al rimborso in denaro, previa accettazione da parte del “consumatore”. Una questione quindi complessa e che lascia intuire quali e quanti interessi ci siano dietro, di fronte ai quali i diritti dei passeggeri rischiano di soccombere ingiustamente. Vediamo quindi di approfondire perché la pratica dei voucher aerei ha attivato l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
La lettera dell’AGCM
Uno stato complessivo di cose che ha spinto all’azione l’AGCM. Nella riunione del 27 maggio 2020 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha infatti messo per iscritto una dettagliata serie di osservazioni. Queste sono culminate in una lettera. Nel dettaglio, la missiva leggibile qui è stata congiuntamente inviata al Presidente del Senato della Repubblica Casellati, al Presidente della Camera dei deputati Fico. E ovviamente anche al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.
I rilievi dell’AGCM
Tra i numerosi rilievi mossi dall’AGCM, segnaliamo il punto in cui è evidente la contrarietà del D.L. 17 marzo 2020 n.18 con la disciplina eurounitaria e con la posizione assunta dalla Commissione Europea. Il passaggio fortemente contestato è quello che riguarda l’emissione di voucher in alternativa al rimborso, senza la necessità di apposita accettazione da parte del consumatore.
Citando testualmente quanto riportato nella lettera “la Direttiva EU 2015/2302 in materia di pacchetti turistici prevede, in caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso di quanto pagato”. Tale disciplina è stata peraltro pure integralmente trasfusa nel Codice del Turismo, per cui risulta davvero incomprensibile la linea adottata al livello di governo centrale.
“Il regime di armonizzazione massima che caratterizza la predetta Direttiva – prosegue l’AGCM – preclude agli Stati membri di adottare disposizioni divergenti”. Insomma un vero e proprio fuoco di fila incrociato, se si considera anche la recente apertura della procedura d’infrazione da parte della Commissione Europea avverso l’Italia. Il Governo Conte è quindi avvisato e prima o poi dovrà pronunciarsi sul punto.