Per l’indennità di disoccupazione NASPI in questi casi le dimissioni non contano

Naspi

La NASPI è un ammortizzatore sociale riconosciuto ai lavoratori dipendenti che perdono il lavoro. L’evento di disoccupazione deve essere involontario. Ovvero non dipendere dalla volontà del lavoratore stesso. E proprio per questo motivo chi presenta dimissioni non ha diritto all’indennità di disoccupazione. Esistono delle eccezioni a questa regola generale come le neo mamme che si dimettono nel periodo di tutela. E come coloro che presentano dimissioni per giusta causa. Ma esistono anche altri casi in cui le eventuali dimissioni sono ininfluenti per l’indennità di disoccupazione NASPI.

Quale evento da diritto alla disoccupazione?

Nel determinare la disoccupazione involontaria è sempre l’ultimo rapporto di lavoro. Non si può cessare da quest’ultimo, quindi, per dimissioni volontarie altrimenti la NASPI non viene riconosciuta. E’ possibile accederci con un licenziamento. Anche se quest’ultimo è per motivi disciplinari.
In quest’ultimo caso, quindi, può essere lo stesso lavoratore ad indurre l’azienda a licenziarlo avendo comportamenti sbagliati. Come ad esempio, non presentandosi al lavoro e non avvertire dell’assenza. Si ricorda, infatti, che alla terza lettera di richiamo scatta il licenziamento disciplinare. Ma con esso la NASPI spetta lo stesso. E questo, probabilmente, è un buco della normativa che ha introdotto l’indennità di disoccupazione.

Attenzione alla tipologia di lavoro

La NASPI non spetta a tutti i lavoratori dipendenti. Ne possono fruire tutti quelli del settore privato, sia con contratto a tempo determinato che indeterminato. Ma non spetta, invece, ai dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato. Anche se interviene un licenziamento. O anche se la neo mamma si dimette nel periodo di tutela dal licenziamento.
Nel pubblico impiego, infatti, la NASPI, spetta solo a coloro che hanno un contratto a tempo determinato. Per fare un esempio pratico: alla docente di ruolo licenziata la NASPI non spetta, alla precaria si.

Per l’indennità di disoccupazione NASPI in questi casi le dimissioni non contano

Se ci si dimette da un lavoro per accettarne un altro, queste dimissioni non hanno influenza sul diritto alla NASPI. Perchè, come abbiamo anticipato, solo l’ultimo rapporto di lavoro è rilevante per determinare la disoccupazione involontaria.
Facciamo un esempio pratico. Un lavoratore con contratto a tempo indeterminato, dopo 3 anni di servizio decide di dimettersi. Trova subito un altro lavoro con contratto a termine di 12 mesi. Al termine del contratto potrà chiedere la NASPI che per la sua durata prenderà in considerazione le settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti. E prenderà, quindi, in considerazione anche il periodo di contratto da cui il lavoratore si è dimesso.
Presentare dimissioni, quindi, preclude la possibilità alla NASPI solo nell’immediato. Ma diventa ininfluente se tra le dimissioni e la richiesta della NASPI si colloca un altro rapporto di lavoro.

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