Alla morte del coniuge, il superstite riceve, a domanda, una pensione. Si tratta della pensione di reversibilità se il deceduto era già titolare di pensione. Se, invece, lavorava ancora, spetta la pensione indiretta. I due trattamenti sono molto simili e garantiscono al vedovo o alla vedova una quota della prestazione liquidata (o da liquidare) al de cuius. La misura ha lo scopo di garantire al superstiti di mantenere uno stile di vita simile a quello avuto quando il coniuge era ancora in vita. Per la vedova che prende la pensione ai superstiti però, c’è anche il diritto alla pensione diretta. Cerchiamo di capire come funziona la cumulabilità dei due trattamenti.
Pensione diretta e indiretta sono cumulabili
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Supponiamo che il coniuge superstite abbia, in futuro, diritto anche alla pensione di vecchiaia o anticipata. O che già la percepisca al momento del decesso del partner. Cosa accade alle due prestazioni? Una esclude l’altra? Oppure possono essere erogate entrambe?
La pensione di reversibilità è parzialmente cumulabile con la pensione diretta spettante al coniuge superstite. Infatti , la prestazione viene erogata in forma intera ma solo fino ad un determinato limite di reddito personale. Solo nel caso che nel nucleo familiare ci sia un minore o un figlio maggiorenne inabile la pensione di reversibilità spetta senza alcun taglio.
Per la vedova che prende la pensione di reversibilità al compimento dei 67 anni spetta di diritto anche questo altro trattamento INPS
Il superstite che percepisce la pensione di reversibilità a cosa ha diritto al compimento dei 67 anni? Se ha versato almeno 20 anni di contributi gli spetta anche trattamento di vecchiaia. E l’erogazione di questa seconda pensione non fa venire meno il diritto a quella indiretta. Anche se potrebbe provocarne una diminuzione.
Se si supera un determinato limite di redditi, infatti, scatta un taglio della prestazione di reversibilità. Nello specifico la prestazione viene decurtata del:
- 25% se il reddito personale supera i 20.087,73 euro annui (3 volte il trattamento minimo INPS);
- 40% se il reddito personale supera i 26.783,64 euro annui (4 volte il trattamento minimo INPS);
- 50% se il reddito personale supera i 33.479,55 euro annui (5 volte il trattamento minimo INPS).
Se, invece, il superstite non ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia e rientra nei redditi che ne danno diritto, può richiedere l’assegno sociale. Oltre al trattamento indiretto.
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