La scorsa settimana, il Senato ha approvato il DDL concorrenza, di cui ora è attesa la seconda lettura alla Camera dei Deputati e poi la terza al Senato. Gli obiettivi sono favorire ed aumentare il livello di concorrenza, in molteplici settori, tra i quali: servizi pubblici locali, gas, concessioni portuensi e idroelettriche, farmaci e strutture sanitarie private, sistema di produzione di medicinali emoderivati, ispezioni antitrust, contrasto all’abuso di dipendenza economica delle piattaforme digitali e gare per l’assegnazione delle concessioni balneari, tema caldo disciplinato dall’articolo 2 del DDL.
Per la fine del 2022 deve entrare in vigore la Legge annuale sulla concorrenza. Studiamo il caso.
Secondo gli accordi formalizzati con la Commissione Europea nel corso del 2021, ovvero in base al PNRR, la Legge annuale sulla concorrenza dovrà entrare in vigore entro la fine del 2022 ( compresi i relativi decreti attuativi).
In caso contrario l’Italia non potrà percepire la seconda tranche di fondi europei. Il disegno di Legge sulla concorrenza è stato qualificato come collegato alla Legge di Bilancio 2022/2024, approvata in maniera “rocambolesca” dal Parlamento lo scorso dicembre. Il filtro tra i due provvedimenti legislativi è rappresentato dalla nota di aggiornamento al DEF (documento di economia e finanza) del mese di Aprile 2022. I temi al centro della decretazione e della prossima legiferazione sono certamente “caldi”.
In particolare quelli afferenti alle concessioni, alle gare per l’assegnazione delle stesse, ai criteri di indennizzo per i concessionari uscenti. Ai sensi dell’articolo 2 del testo approvato al Senato, il termine per alla conclusione dei bandi, aventi ad oggetto l’assegnazione delle concessioni balneari, slitta di un anno, dal 1.01.2024 al 31.12.2024. Segnatamente, il Comune può far slittare il bando con atto motivato, ma solo per comprovate ragioni oggettive e comunque non oltre la data del 31.12.2024.
Per la fine del 2022 deve entrare in vigore la Legge annuale sulla concorrenza
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Le concessioni balneari saranno, sostanzialmente, poste al bando, non più nella titolarità di privati che, magari da anni o decenni, gestiscono i lidi. Trattasi, infatti, di suolo pubblico, per cui la relativa concessione deve essere assegnata solo tramite e previo bando, secondo le direttive UE. Tema connesso è quello degli indennizzi ai concessionari uscenti, peraltro posti a carico ( non si capisce in base a quale criterio) dei subentranti, anziché dello Stato. L’esatta quantificazione dei rimborsi avverrà in base a criteri uniformi da Nord a Sud, la determinazione dei quali resta demandata ad un decreto legislativo, per superare il voto amministrativo il prossimo 12.06.2022.
Le concessioni idroelettriche, invece, secondo il disegno di legge sulla concorrenza, sono assegnate dalle Regioni, le quali devono avviare le relative procedure entro il prossimo 31.12.2023, salvo proroga di 3 anni, oltre la data di entrata in vigore della Legge.
Salutata con favore è la disposizione legislativa secondo la quale, negli appalti sopra soglia comunitaria, gli Enti locali non hanno più l’obbligo di giustificare la scelta della gestione “ in house”.
Tuttavia, la limitazione di obblighi in tal senso potrebbe non risultare conforme agli obiettivi ed alle finalità della Legge, di favorire il confronto con il mercato.
Analogamente, con riguardo alle concessioni portuali, la possibilità per le Autorità di sottoscrivere accordi integrativi o sostitutivi con i privati, determina l’insorgenza del rischio che i relativi contenuti siano unilateralmente predisposti dalla parte contrattuale più forte.
Le concessioni, balneari, portuali, idroelettriche ecc… risulteranno “ contaminate” dal peso della contrattazione, talora integrativa, talvolta sostituiva, tra le parti. Il disegno di legge sulla concorrenza presenta una trasposizione degli istituti di matrice privatistica al diritto amministrativo. Potremmo dire che la realizzazione degli obiettivi imposti dalla Commissione Europea e l’armonizzazione con il diritto dell’Unione Europea, comporta un intersecarsi della disciplina italiana del diritto privato con quello delle Pubbliche Amministrazioni, l’uno al servizio dell’altro. L’autonomia contrattuale e il collegamento negoziale trovano terreno fertile nel settore degli appalti sopra soglia comunitaria.
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