Per la disapplicazione delle sanzioni tributarie non deve essere possibile interpretare la norma con certezza. Studiamo il caso.
La Cassazione, con l’Ordinanza n. 6132 del 05/03/2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di obiettiva incertezza e conseguente non applicazione delle sanzioni. Nella specie, un’azienda ospedaliera impugnava avvisi di accertamento relativi ad ICI ed aventi ad oggetto un terreno edificabile. Sosteneva la ricorrente che l’immobile fosse esente dall’ICI, stante la natura inedificabile dell’area, anche in virtù di quanto concordato con protocollo stipulato con il Comune. La contribuente eccepiva inoltre il difetto di instaurazione del contraddittorio, la violazione del principio dell’affidamento e comunque la disapplicazione delle sanzioni.
La Commissione Tributaria Provinciale respingeva i ricorsi, con sentenza confermata anche dai giudici di appello, tranne che per l’accolta disapplicazione delle sanzioni. In particolare, la CTR aveva disapplicato le sanzioni vista la natura dell’ente, l’ambiguità del protocollo, nonché le finalità perseguite di interesse pubblico. Il Comune proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo, tra le altre, che non ricorrevano i presupposti per l’esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza.
La decisione
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Secondo la Suprema Corte la censura era fondata. I giudici di legittimità richiamano le disposizioni che danno rilevanza all’errore scusabile. Ed evidenziano che queste richiedono che il contribuente sia incorso in violazione determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e ambito applicativo delle norme.
La disapplicazione delle sanzioni, sottolinea la Cassazione, richiede una condizione di dubbio non evitabile sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma stessa. E questo in relazione ad un procedimento d’interpretazione riferibile esclusivamente al giudice, unico soggetto cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza dell’interpretazione. In sostanza, per la disapplicazione delle sanzioni tributarie non deve essere possibile interpretare la norma con certezza. Nella specie, peraltro, l’Amministrazione aveva già fornito al contribuente chiare indicazioni sulla sussistenza degli obblighi tributari. E non risultava ricorrere pertanto la buona fede.
Osservazioni
L’applicabilità, o meno, dell’esimente dipende dalla ricorrenza di indici rivelatori delle obbiettive condizioni di incertezza. Tra questi, ad esempio, la difficoltà di individuazione delle disposizioni, o la difficoltà di determinazione del significato della norma. O, ancora, la mancanza di informazioni amministrative, o la loro contraddittorietà, o l’assenza di una prassi amministrativa, o la contraddittorietà delle circolari. O, infine, la mancanza di precedenti giurisprudenziali, o l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Il potere delle Commissioni di disapplicare le sanzioni presuppone quindi che la normativa si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia difficoltoso. E l’onere di allegare la ricorrenza di tali elementi di “confusione” grava comunque sul contribuente.