Per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si cambia

Partita Iva

Per le Partite IVA l’emissione di una fattura fa scattare ai sensi di legge l’applicazione di un’imposta di bollo per la quale sono previste delle modalità di versamento su base trimestrale. Attualmente, infatti, le scadenze di calcolo del bollo sulle fatture elettroniche da versare coincidono con i trimestri solari.

Pur tuttavia, l’importo da versare si può differire al trimestre successivo se questo non supera la soglia dei 250 euro. Per rendere l’idea, se i bolli sulle fatture del primo trimestre non superano i 250 euro, allora questi si possono versare entro la scadenza che è prevista per versare l’imposta di bollo del secondo trimestre dell’anno. Inoltre, per evitare il pagamento frazionato di piccole somme, c’è il differimento dell’imposta di bollo pure per il primo e per il secondo trimestre.

E questo avviene sempre quando nel primo semestre dell’anno, allo stesso modo, l’importo da versare non supera i 250 euro. Ed in tal caso si verserà l’imposta di bollo entro la scadenza che è prevista per il terzo trimestre. E quindi per i primi nove mesi dell’anno. Senza l’applicazione di interessi o di sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si cambia

Ma ora, grazie a quanto disposto nel Decreto Semplificazioni fiscali, il versamento dell’imposta del bollo con cadenza trimestrale sarà meno frequente. Specie per le piccole Partite IVA a partire da quelle che operano in regime fiscale forfettario. Quindi, piccoli imprenditori e lavoratori autonomi a Partita IVA. Ma anche i liberi professionisti ed i piccoli artigiani e commercianti.

In quanto, con lo stesso meccanismo sopra indicato, a partire dalle fatture elettroniche emesse nel 2023 la soglia di differimento per il pagamento dell’imposta di bollo, a conclusione di ogni trimestre, salirà a ben 5.000 euro.

Quali sono le scadenze standard per il versamento dei bolli sulle fatture elettroniche

A partire dal 2023 si alza quindi la soglia per evitare il pagamento frazionato al termine di ogni trimestre solare. Ma restano comunque invariate, al netto di questa importante novità, quelle che sono le scadenze standard per il versamento dell’imposta di bollo su base trimestrale.

Precisamente, entro il 31 maggio di ogni anno si versano i bolli del primo trimestre. Entro il 30 settembre si versano i bolli del secondo trimestre ed entro il 30 novembre i bolli del terzo quarto dell’anno. Per il quarto trimestre dell’anno, invece, i termini per il pagamento dell’imposta di bollo si spostano a entro il mese di febbraio dell’anno successivo.

Lettura consigliata

Per la Partita IVA forfettaria c’è la trappola del bollo in fattura

Consigliati per te