I titolari della Legge 104 hanno diritto all’IVA agevolata per l’acquisto di dispositivi medici, ausili per la disabilità e protesi. Con detto beneficio, inoltre è possibile acquistare anche sussidi informatici, compatibili con l’invalidità. Per l’acquisto di tutti questi supporti, i D.L. 202/1989 e 669/1996, prevedono l’applicazione dell’IVA al 4%. Si deve trattare di strumenti volti a facilitare l’autosufficienza, l’autonomia e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap. Quindi, per i titolari di Legge 104 ecco cosa chiarisce l’Agenzia delle Entrate sull’IVA agevolata. In particolare, nella risposta n. 578/2021, ha specificato che il certificato medico che dà diritto all’IVA agevolata, non scade. In altri termini, esso non è assoggettato ad un limite temporale. E ciò vale sia per il certificato attestante l’invalidità permanente rilasciato dall’ASL sia per quello integrativo rilasciato dal medico curante.
Per i titolari di Legge 104 ecco cosa chiarisce l’Agenzia delle Entrate sull’IVA agevolata
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La risposta è seguita ad una richiesta proveniente da un portatore di handicap al 90%. Quest’ultimo, in occasione dell’acquisto degli strumenti indicati, ha ricevuto il veto sulla durata del certificato del medico specialista. In particolare, gli si è opposto che per acquistare con IVA agevolata, servisse un certificato di massimo 12 mesi prima. A fronte di ciò, l’interessato ha interpellato l’Agenzia delle Entrate per chiarimenti in merito. Sicché, questa ha risposto che non c’è scadenza delle certificazioni mediche necessarie per l’acquisto di dispositivi per portatori di handicap. Inoltre, ha specificato che, a seguito delle recenti modifiche normative, le certificazioni rilasciate dalle commissioni mediche integrate, sono complete. Cioè, esse indicano quali sono requisiti sanitari occorrenti per avvalersi dei benefici fiscali IVA, collegati all’acquisto dei dispositivi in discorso. Invece, detta indicazione non è contenuta nei certificati rilasciati dalla ASL che, pertanto, vanno integrati dall’attestazione del medico curante.
Conclusioni
Dunque, quando il verbale della commissione medica o quello ASL non contengano le indicazioni relative al collegamento funzionale, cosa accade? Per collegamento funzionale si intende quello tra la menomazione permanente e i sussidi tecnici informatici occorrenti al titolare di 104. Come, indicato, i certificati rilasciati dalle commissioni mediche integrate, normalmente, contengono detta indicazione. Tuttavia, essi devono essere stati rilasciati in data anteriore al D.M. 14 marzo 1998, che ha modificato la disciplina. Pertanto, quando manchi il predetto nesso, sarà necessario esibire l’attestazione del medico specialista. In ogni caso, ai fini dell’agevolazione IVA, per entrambe le suddette attestazioni mediche, non esistono limiti di scadenza.
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