Per godere delle detrazioni da riqualificazione energetica il nuovo fabbricato deve avere medesima sagoma, volume e superfici di quello preesistente. Studiamo il caso.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 40967 del 21/12/2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di detrazione fiscale da intervento di riqualificazione energetica. Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l’appello proposto dal contribuente. La controversia riguardava il mancato riconoscimento della detrazione del 55% per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica.
Il giudice aveva rilevato che l’intervento, per il quale era stata chiesta la detrazione, era consistito nella demolizione con successiva ricostruzione con differente sagoma. Secondo il giudice, a prescindere dalle disquisizioni in ordine alla sussistenza o meno di un ampliamento, non si poteva parlare quindi di una fedele ricostruzione. Nella specie, infatti, non era stata rispettata la medesima sagoma e dall’edificio preesistente erano state ricavate due nuove abitazioni, delle quali una sola era abitabile. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva infine ricorso per cassazione. E deduceva che la CTR aveva posto a fondamento della decisione una circostanza (difformità di sagoma) che era stata sollevata solo in sede processuale.
La decisione
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Secondo la Corte di Cassazione, la censura era fondata. Evidenziano i giudici che gli interventi di ristrutturazione in esame potevano trasformare i manufatti in un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tuttavia, per godere delle detrazioni da riqualificazione energetica il nuovo fabbricato, deve avere medesima sagoma, volume e superfici di quello preesistente. Fatte salve, naturalmente, le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento della normativa antisismica.
Conclusioni
Nel caso in esame, l’Amministrazione finanziaria, in sede accertamento, aveva contestato la realizzazione di “lavori in ampliamento”, in quanto tali esclusi dal beneficio. E solo in appello aveva escluso la spettanza delle detrazioni, in ragione (anche) di una presunta “difformità di sagoma” tra l’immobile demolito e quello ricostruito. In tal modo, secondo la Corte, l’Agenzia delle Entrate aveva però operato una inammissibile integrazione in sede processuale della motivazione del provvedimento impugnato. In conclusione, il diritto all’agevolazione è legato al fatto che, a seguito dell’intervento, il nuovo fabbricato sia la fedele riproduzione di quello preesistente. Ma la eventuale difformità deve essere contestata espressamente già nell’avviso di accertamento.