L’assegno ordinario di invalidità viene riconosciuto in presenza di una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi. E sempre riferita alla mansione che si svolge e non in linea generale come avviene per il riconoscimento dell’invalidità civile. Per avere diritto all’assegno in questione, in ogni caso, serve soddisfare anche alcuni requisiti contributivi. E’ necessario, infatti, avere versato almeno 5 anni di contributi di cui 3 nel quinquennio che precede la domanda. Si tratta di un beneficio per gli invalidi con e senza Legge 104 che consente, tra le altre cose, di continuare l’attività lavorativa.
Assegno anche in computo in Gestione Separata
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Per chi è iscritto alla Gestione Separata INPS e può far valere contributi versati, oltre che in questa gestione, anche nell’AGO, l’assegno può essere richiesto anche in computo. Visto che l’importo mensile del beneficio è calcolato, proprio come una pensione, sui contributi versati maggiori sono questi ultimi e più alta sarà la cifra spettante. Proprio per questo motivo, se ricorrono le condizioni previste, è possibile farsi riconoscere l’assegno ordinario di invalidità con computo in Gestione Separata.
In questo caso, quindi, il beneficio è liquidato dalla Gestione Separata INPS e calcolato esclusivamente con il sistema contributivo. Le condizioni per il riconoscimento sono illustrate nella circolare INPS 184 del 18 novembre 2015.
Per gli invalidi con e senza Legge 104 che chiedono assegno ordinario di invalidità in questo modo potrebbero esserci ripercussioni sulla pensione
Se si sceglie la liquidazione dell’assegno ordinario in computo nella Gestione Separata, però, anche l’eventuale pensione di vecchiaia sarà calcolata solo con sistema contributivo. La facoltà di computo esercitata, opera anche nel momento che l’assegno ordinario si trasforma in pensione di vecchiaia al compimento dei 67 anni.
Bisogna, quindi, fare molta attenzione a compiere questa scelta per vedersi riconoscere il beneficio di invalidità. Questo, infatti, potrebbe avere ripercussioni negative sulla pensione di vecchiaia che si andrà a ricevere. Solo in un caso la facoltà di computo esercitata per la liquidazione dell’assegno non è vincolante per il trattamento di vecchiaia. Si tratta del caso in cui l’assegno alla scadenza non sia confermato o nel caso sia revocato.
Il soggetto cui l’assegno ordinario in computo non viene confermato o venga revocato, quindi, potrà richiedere il trattamento di vecchiaia calcolato con sistema misto. A patto, ovviamente, che ricorrano le condizioni previste dalla Legge.
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