Il Consiglio dei Ministri il 19 marzo si è riunito per discutere sulle misure da adottare contro gli effetti negativi causati dal conflitto in Ucraina. È stato infatti approvato il Decreto-Legge n.21, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 marzo, contenente proprio le misure urgenti per fronteggiare i disagi economici emergenti. Infatti il provvedimento ha affrontato, tra le varie tematiche, il contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti. Nonché le misure in tema di prezzi dell’energia e di sostegno alle imprese. Il tasto più scottante riguarda sicuramente il caro carburante che sta mettendo in serie difficoltà le famiglie italiane.
Per questo il Governo è intervenuto stabilendo la riduzione delle accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione. L’effetto della misura consiste nella riduzione del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro. Tale riduzione non è per sempre, ma per un periodo limitato di 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
Per fare benzina questi lavoratori avranno presto 200 euro in più oltre allo stipendio senza pagare tasse
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Inoltre accanto a questa misura, nell’art.2 del Decreto prevede un’importante agevolazione, ovvero il Bonus carburante per il 2022. Tuttavia si tratta di un Bonus che non è per tutti ma si affianca alle misure di welfare che le imprese riconoscono ai dipendenti. Per tutto il 2022 per fare benzina questi lavoratori avranno 200 euro di Bonus per il carburante. In altre parole si tratta di un importo del valore di buoni benzina gratuito riconosciuto dalle aziende private ai lavoratori dipendenti. Questo è previsto nel limite massimo di 200 euro per lavoratore e non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art.51, co.3 del D.P.R. n.917/1986.
Tale Bonus benzina pertanto avrà un limite autonomo ai fini della non concorrenza alla determinazione del reddito ai fini dell’IRPEF. Dalla lettura del Decreto sembrerebbe che il Bonus benzina si affianchi alle misure aziendali concesse dalle aziende ai dipendenti pari a 258,23 euro. Ovvero alle misure che ai sensi dell’art. 51, co.3 D.P.R. n.917/1986 non concorrono alla formazione del reddito. Nulla però è ancora precisato sulle modalità che le imprese dovranno seguire per procedere all’assegnazione del beneficio ai propri lavoratori dipendenti.
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