La pensione di reversibilità è una prestazione che spetta al coniuge o ad alcuni altri parenti di un pensionato defunto. Ma se il defunto non era ancora pensionato, cosa gli spetta? in effetti la pensione di reversibilità non spetta al parente di una persona che non percepiva ancora un trattamento pensionistico. Ma ciò non vuol dire che alla morte di un soggetto non ancora in quiescenza, ai parenti non spetti nulla. Infatti esiste una misura che si chiama pensione indiretta che copre proprio questi particolari casi.
Pensione indiretta per la vedova anche se il marito non la prendeva, ecco requisiti e regole
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La pensione di reversibilità si chiama così perché di fatto l’assegno passa dal pensionato ormai defunto, al coniuge o ad altri parenti. Reversibile proprio perché la Legge permette di cambiare beneficiario della prestazione, anche se non per intero. Infatti la pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione diversa a seconda del grado di parentela. Sempre però se i parenti del defunto hanno i requisiti specifici per prenderla. Nel caso in cui il defunto non era pensionato, si parla invece di pensione indiretta. Il defunto però deve avere lo status di assicurato, nel senso che deve avere determinati requisiti contributivi. Serve infatti che il defunto sia iscritto alla previdenza obbligatoria da almeno 15 anni (anzianità assicurativa e contributiva). In alternativa basta che ci siano 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nei 5 anni che precedono il decesso.
Ecco i beneficiari e i requisiti
Pensione indiretta per la vedova, ma non solo. Alla pari della classica pensione di reversibilità, la pensione indiretta spetta a:
- il coniuge;
- l’unito civilmente;
- il divorziato con assegno divorzile e non convolato a nuove nozze, ma solo se la data del primo contributo versato dal defunto sia antecedente la sentenza di divorzio;
- figli minori alla data del decesso;
- figli inabili a prescindere dall’età ma solo se a carico del defunto alla data del decesso;
- I figli che sono a carico del defunto alla data del decesso e che frequentano scuole e corsi formativi fino a 21 anni o università fino a 26 anni.
L’importo della pensione è pari ad una percentuale rispetto a quella che sarebbe toccata al defunto in base ai contributi versati alla data del decesso. Nello specifico:
- coniuge: 60%;
- coniuge con un figlio avente diritto: 80%;
- coniuge con due o più figli: 100%.
Se non c’è il coniuge in vita, le aliquote sono:
- un figlio: 70%;
- due figli: 80%;
- tre figli: 100%;
- un genitore: 15%;
- due genitori: 30%;
- un fratello o una sorella: 15%;
- due fratelli o sorelle: 30%.