A partire dal 18 settembre novità importanti per gli italiani. Infatti potranno prendere la patente di guida senza passare dal classico esame di pratica. La novità nasce dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che tramite Decreto ha introdotto una nuova possibilità. Naturalmente parliamo solo di alcune patenti, perché come si sa in Italia sono diversi i tipi di documenti utili a guidare. Patenti di diverse categorie che consentono ognuna di guidare un determinato veicolo.
A, A1 e A2, di cosa si tratta?
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Dal 18 settembre 2023 chi è interessato può prendere in maniera più facile la patente categoria A e categoria A2. La patente di categoria A è quella che si può prendere a partire dai 21 anni di età e consente di guidare i tricicli anche di potenza superiore ai 15 kW. la patente A se presa a 25 anni consente di guidare motocicli a prescindere da tutte le limitazioni.
Si tratta della patente superiore a quella A1 che riguarda invece gli interessati a guidare motocicli con potenza massima di 11 kW e tricicli di potenza non superiore a 15 kW. A dire il vero tra patente A1 e patente A c’è una specie di categoria intermedia che permette di guidare motocicli di potenza fino a 35 kW. Si chiama patente categoria A2.
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Fatta questa debita premessa ecco la grande novità che riguarda le modalità di conseguimento della patente A e della patente A2. Perché viene meno il canonico esame di guida. Sarà sufficiente un corso presso una scuola guida ed il conseguimento della patente di queste categorie sarà nettamente più semplice. Va detto però che la novità riguarda solo chi ha già un altro documento di guida per ottenere il quale è stato effettuato a suo tempo il relativo esame di guida.
Infatti chi ha già la patente A2 potrà ottenere tramite corso e senza esame di pratica la patente A, alla pari di ciò che può fare chi ha la patente A1 e vuole ottenere la A2. Sulla Gazzetta Ufficiale n° 193 del 19 agosto scorso è finito il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2023. Viene così completato quanto previsto dalla Legge n° 108 del 5 agosto 2022 che ha modificato il comma 7 dell’articolo n° 123 del Codice della Strada.