Aumenta sempre di più l’attenzione del legislatore per i diritti dei lavoratori e di coloro che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro. Sono tante infatti le disposizioni legislative volte a contrastare le forme elusive di impiego dei lavoratori. In tal senso si profila, ad esempio, l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali da parte dei committenti. Chi dovesse omettere o dimenticare tale adempimento rischia infatti una multa fino a 2.500 euro. Così come sono previste sanzioni fino a 10.000 euro per i datori di lavoro che non versano le ritenute previdenziali.
Infatti il nostro legislatore condanna severamente chiunque dovesse tenere comportamenti elusivi e/o fraudolenti ai danni dei lavoratori. Inoltre la Legge di Bilancio per il 2022, ha introdotto sanzioni in caso di falsi tirocini. Infatti pagherà una multa fino a 6.000 euro il datore di lavoro che non paga l’indennità ai tirocinanti e fa un utilizzo fraudolento del tirocinio. Quest’ultimo non può essere utilizzato per sostituire il lavoro di un dipendente. Con la nota n.530 del 21 marzo 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che le sanzioni previste dalla Legge di Bilancio sono applicabili fin da subito.
Scopo del tirocinio
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In particolare l’Ispettorato del Lavoro fornisce le prime indicazioni in ordine ai commi da 721 a 726 dell’art. 1 della Legge di Bilancio n.234/2021. Si tratta delle disposizioni riguardanti i tirocini e che in parte, come precisa l’Ispettorato, possono ritenersi operative fin da subito.
In particolare la Legge di Bilancio al comma 720 fornisce la definizione di tirocinio da intendersi come percorso formativo d’alternanza tra studio e lavoro. Il suo scopo deve essere quello di migliorare la formazione professionale. Mentre il comma successivo riguarda le linee guida regionali in materia di tirocini curriculari da adottarsi entro 180 giorni dalla Legge di Bilancio.
La nota, pertanto fornisce indicazioni riguardo alle disposizioni che risultano già vigenti dall’entrata in vigore della suddetta legge. Ovvero quelle riguardanti l’indennità di partecipazione e il ricorso fraudolento al tirocinio, commi 722 e 723.
Pagherà una multa fino a 6.000 euro chi distrattamente omette questo pagamento e non è ammessa l’ignoranza
In particolare la Legge di Bilancio prevede il riconoscimento a favore del tirocinante di una congrua indennità. Nell’ipotesi di mancata corresponsione il datore di lavoro sarà passibile di una sanzione amministrativa che va da 1.000 a 6.000 euro, a seconda della gravità. Mentre per quanto riguarda il ricorso fraudolento al tirocinio, il successivo comma stabilisce che il tirocinio non può utilizzarsi in sostituzione del lavoro dipendente. Nel caso contrario, il soggetto ospitante sarà punito con un’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio svolto.
Il tirocinante, in tale ipotesi, potrà chiedere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla domanda giudiziale.
Infine il comma 725 stabilisce che il soggetto ospitante è tenuto a sua cura e spese al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza.
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