Spesso accade che un individuo danneggiato gravemente da un sinistro, non ottenga subito il risarcimento dei danni subiti, e si trovi costretto ad iniziare un giudizio. A questo punto il danneggiato oltre ai danni che ha subito, si troverà ad accollarsi anche le spese necessarie per l’inizio del giudizio. Ciò, purtroppo, può accadere anche quando il povero danneggiato dal sinistro abbia pienamente ragione. Ma se il malcapitato si trova in uno stato di bisogno, e non può attendere, cosa si potrà fare? Come ottenere parte del risarcimento in denaro senza attendere i tempi lunghi della giustizia?
Ci viene in aiuto il codice delle assicurazioni all’art. 147
Noi di Proiezionidiborsa ci siamo posti questo problema soprattutto in virtù dei lunghi tempi della giustizia, rallentata ormai anche dal protrarsi della pandemia da Covid-19. Su come ottenere parte del risarcimento senza aspettare la definizione di un giudizio, ci viene in aiuto il codice delle assicurazioni all’art. 147 IVASS. La legge prevede che il danneggiato che si trovi in stato di bisogno, in seguito al sinistro, può chiedere al giudice una somma di denaro. Tale somma di denaro sarà imputata alla liquidazione definitiva del danno. Nel caso in cui il danneggiato, non versi in stato di bisogno, potrà comunque chiedere ed ottenere la provvisionale in una percentuale più bassa. L’ordinanza che il giudice emetterà nei confronti dell’assicurazione sarà immediatamente esecutiva.
Tra i requisiti è fondamentale che ci siano gravi indici di responsabilità.
Per ottenere parte del risarcimento in denaro senza attendere i tempi lunghi della giustizia, quali requisiti occorrono? Innanzitutto, è necessario aver intrapreso un giudizio per ottenere il risarcimento dei danni causati da un sinistro. Poi, è fondamentale che vi siano gravi indici di responsabilità a carico del conducente del veicolo antagonista. Si pensi al caso in cui il responsabile del sinistro venga condannato penalmente per lesioni, faccia un patteggiamento, o semplicemente dichiari la propria responsabilità. Per quanto concerne lo stato di bisogno, esso non è necessario, purché, da un sommario accertamento, sommario, risultino a carico del responsabile gravi elementi di responsabilità.
Quando può essere chiesta
La provvisionale può essere richiesta nel giudizio di primo grado, civile o penale, e legittimato sarà il danneggiato, i suoi eredi o i prossimi congiunti.
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